Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 12/09/2016 n. 1471 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Contribuente proprietario al 50% di un immobile - Quota 50% del canone di locazione non dichiarata perché non percepita - Legittimità della pretesa tributaria - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa tributaria è stata ritenuta legittima. I canoni di locazione devono essere assoggettati a tassazione indipendentemente dalla loro effettiva percezione, poiché il reddito fondiario derivante dalla locazione è collegato alla titolarità del diritto di proprietà sull'immobile. La mancata sottoscrizione del contratto o la mancata riscossione della quota di canone non escludono l'imputazione del reddito al comproprietario.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava l'accertamento tributario relativo alla quota del 50% dei canoni di locazione dell'immobile, sostenendo di non aver percepito tale quota e di non aver sottoscritto il contratto di locazione. Riteneva quindi che il reddito non dovesse essergli imputato.

Norme richiamate

  • Disciplina tributaria dei redditi fondiari e dei fabbricati locati

    Il reddito derivante dalla locazione di un immobile è imputato al titolare del diritto reale sul bene, in proporzione alla quota di proprietà, senza che sia necessaria la prova dell'effettiva percezione dei canoni.

Massime di principio

  • Per gli immobili locati, il reddito imponibile può essere determinato sulla base della titolarità della proprietà e della quota di possesso, non soltanto sulla base degli incassi effettivamente ricevuti.
  • Il comproprietario è normalmente tenuto a dichiarare la propria quota del reddito locativo anche se non ha firmato il contratto di locazione o non ha materialmente riscosso il canone.
  • Le controversie tra comproprietari relative alla ripartizione o al mancato pagamento dei canoni devono essere fatte valere nei rapporti civilistici e non eliminano, di regola, l'obbligo fiscale dichiarativo.
  • La mancata percezione dei canoni può assumere rilievo fiscale solo nei casi e alle condizioni specificamente previsti dalla legge, mentre non è sufficiente, da sola, a escludere la tassazione del reddito imputato al proprietario.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.