Sentenza del 12/09/2016 n. 1471 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Contribuente proprietario al 50% di un immobile - Quota 50% del canone di locazione non dichiarata perché non percepita - Legittimità della pretesa tributaria - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa tributaria è stata ritenuta legittima. I canoni di locazione devono essere assoggettati a tassazione indipendentemente dalla loro effettiva percezione, poiché il reddito fondiario derivante dalla locazione è collegato alla titolarità del diritto di proprietà sull'immobile. La mancata sottoscrizione del contratto o la mancata riscossione della quota di canone non escludono l'imputazione del reddito al comproprietario.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava l'accertamento tributario relativo alla quota del 50% dei canoni di locazione dell'immobile, sostenendo di non aver percepito tale quota e di non aver sottoscritto il contratto di locazione. Riteneva quindi che il reddito non dovesse essergli imputato.
Norme richiamate
Disciplina tributaria dei redditi fondiari e dei fabbricati locati
Il reddito derivante dalla locazione di un immobile è imputato al titolare del diritto reale sul bene, in proporzione alla quota di proprietà, senza che sia necessaria la prova dell'effettiva percezione dei canoni.
Massime di principio
- Per gli immobili locati, il reddito imponibile può essere determinato sulla base della titolarità della proprietà e della quota di possesso, non soltanto sulla base degli incassi effettivamente ricevuti.
- Il comproprietario è normalmente tenuto a dichiarare la propria quota del reddito locativo anche se non ha firmato il contratto di locazione o non ha materialmente riscosso il canone.
- Le controversie tra comproprietari relative alla ripartizione o al mancato pagamento dei canoni devono essere fatte valere nei rapporti civilistici e non eliminano, di regola, l'obbligo fiscale dichiarativo.
- La mancata percezione dei canoni può assumere rilievo fiscale solo nei casi e alle condizioni specificamente previsti dalla legge, mentre non è sufficiente, da sola, a escludere la tassazione del reddito imputato al proprietario.
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