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Sentenza

Sentenza del 12/09/2016 n. 561 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Spese di sponsorizzazione indeducibili senza contratto scritto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'avviso di accertamento relativo all'anno 2008, con cui erano state recuperate a tassazione due categorie di spese: € 29.105,00 fatturati dalla D.C. S.r.l., ritenuti dall'Amministrazione spese di rappresentanza anziché di pubblicità, ed € 36.000,00 relativi a una fattura di sponsorizzazione emessa dall'ASD "R.E.R.", ritenuta generica e priva di un contratto scritto di riferimento. Deduceva, tra l'altro, travisamento dei fatti, violazione delle norme civilistiche e tributarie sulla qualificazione e deducibilità dei costi, violazione dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, omessa pronuncia e violazione delle regole sull'onere della prova.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha respinto l'appello e confermato la ripresa a tassazione. Per i € 29.105,00 ha ritenuto corretta la qualificazione delle sponsorizzazioni come spese di rappresentanza, non essendo stata dimostrata una diretta finalità promozionale o un concreto ritorno commerciale; tali spese sono quindi deducibili solo nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 108 del D.P.R. n. 917/1986. Per i € 36.000,00 ha ritenuto indeducibile il costo perché la fattura riportava una descrizione generica, non indicava in modo verificabile natura, qualità e quantità delle prestazioni e non era supportata da un contratto scritto o da adeguata documentazione complementare. Il pagamento in contanti è stato considerato un ulteriore elemento di dubbio sull'effettività dell'operazione. L'appellante è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 2.500,00.

Norme richiamate

  • Art. 108 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    "spese di rappresentanza"

    Le spese di sponsorizzazione devono essere qualificate come spese di rappresentanza quando perseguono principalmente l'accrescimento del prestigio e dell'immagine dell'impresa, senza prova di una diretta aspettativa di ritorno commerciale. In tal caso sono deducibili nei limiti e alle condizioni previste dalla norma.

  • Art. 21, comma 2, lettera g), del D.P.R. n. 633/1972

    "natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione"

    La fattura deve descrivere in modo sufficientemente preciso i beni o servizi oggetto dell'operazione. Una fattura generica, priva di elementi utili a verificare la prestazione, può non costituire adeguato supporto documentale per la deduzione del costo.

  • Art. 1411 del codice civile

    La disposizione è stata richiamata dal contribuente in relazione alla possibile configurazione di un contratto a favore di terzo, ma il giudice ha rilevato l'assenza di un adeguato collegamento negoziale e l'incompatibilità dei riferimenti temporali tra i diversi contratti di sponsorizzazione.

  • Art. 1362 del codice civile

    Richiamato dal contribuente in tema di interpretazione del contratto; non ha condotto a una diversa ricostruzione dell'operazione, non essendo stata fornita una documentazione contrattuale idonea a dimostrare contenuto, finalità e collegamenti negoziali.

  • Art. 1366 del codice civile

    Richiamato in tema di interpretazione secondo buona fede, ma ritenuto non decisivo rispetto alla carenza di prova documentale e alla generica descrizione delle prestazioni.

  • Art. 2697 del codice civile

    Il contribuente che pretende la deduzione del costo deve provare l'esistenza, l'effettività, l'inerenza e l'ammontare dell'operazione. L'onere non è stato assolto adeguatamente.

  • Art. 35, comma 2, della legge n. 546/1992

    Norma processuale richiamata per la riserva di deliberazione del collegio; non incide sul merito della decisione.

  • Cassazione civile, ordinanza n. 14252 del 23 giugno 2014

    "per iniziative dirette ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa"; "iniziative tendenti ... alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi"

    Il criterio distintivo tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità o propaganda consiste nella diversa finalità strategica: immagine e prestigio per le prime, promozione diretta e incremento commerciale per le seconde.

Massime di principio

  • Per dedurre spese di sponsorizzazione è opportuno predisporre un contratto scritto che indichi con precisione soggetti, durata, attività, spazi pubblicitari, modalità di esposizione del marchio, corrispettivo e obblighi dello sponsorizzato.
  • La fattura deve descrivere concretamente natura, qualità e quantità dei servizi; una formula generica come "contributo per vendita spazi pubblicitari" può non essere sufficiente.
  • Il contribuente deve dimostrare non solo l'esistenza della fattura, ma anche l'effettività della prestazione, l'inerenza all'attività e la congruità del costo, conservando prove ulteriori come contratto, fotografie, report, materiale promozionale, corrispondenza e documentazione dell'esecuzione.
  • I pagamenti tracciabili sono fortemente preferibili, soprattutto per importi elevati; il pagamento in contanti, se non adeguatamente documentato, può rafforzare i dubbi sull'effettività dell'operazione.
  • La sponsorizzazione è spesa di pubblicità quando è dimostrato un obiettivo promozionale diretto e concretamente collegato alla vendita di prodotti, marchi o servizi; altrimenti può essere qualificata come spesa di rappresentanza, soggetta ai relativi limiti di deducibilità.
  • L'assenza del contratto scritto non determina necessariamente in ogni caso l'indeducibilità automatica, ma rende più difficile assolvere l'onere probatorio, soprattutto quando la fattura è generica, il pagamento non è tracciabile o mancano prove dell'attività svolta.

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