Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3137/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le imputate impugnano la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 635 c.p. (danneggiamento) sostenendo: 1) che la Corte territoriale ha attribuito la circostanza aggravante di cui al comma 2 dell'art. 635 c.p. ritenendo la contestualità fra violenza e danneggiamento senza verificare la necessaria strumentalità della violenza rispetto al danneggiamento; 2) che è illegittima la subordinazione della concessione della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.) al risarcimento del danno quando la persona offesa non si è costituita parte civile, e comunque la misura del danno non è stata determinata e la subordinazione non può coincidere con l'obbligo di risarcimento civile.

La decisione

Il ricorso è stato parzialmente accolto. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte di legittimità ha confermato che, secondo giurisprudenza consolidata, il danneggiamento commesso con violenza o minaccia può integrare l'aggravante anche in assenza di nesso di strumentalità, per la maggiore pericolosità della condotta. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato alla luce del principio di diritto delle Sezioni Unite (n. 32939/2023): la sospensione condizionale della pena può essere subordinata al risarcimento del danno solo se la persona offesa si è costituita parte civile, perché il risarcimento riguarda il danno di natura civile. Per effetto della fondatezza del motivo e del computo prescrizionale (termine massimo maturato il 18 gennaio 2023), la Corte ha rilevato l'estinzione del reato per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 635 cod. pen.

    comma 1, comma 2, comma 4

    Il reato di danneggiamento con violenza o minaccia può integrare l'aggravante prevista dal comma 2 anche senza che la violenza sia strumentale al danneggiamento; la ragione è la maggiore pericolosità manifestata dall'agente

  • art. 163 cod. pen.

    La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento di obblighi relativi alle conseguenze del reato, ma, secondo le Sezioni Unite, la subordinazione al risarcimento del danno civile è ammissibile solo se la vittima si è costituita parte civile

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    Norme utilizzate per il computo del termine di prescrizione; il calcolo ha portato alla maturazione della prescrizione il 18 gennaio 2023

  • d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7

    Riferimento alla riformulazione della fattispecie aggravata (rilevante per l'interpretazione della circostanza aggravante in presenza di violenza o minaccia)

  • Sez. Unite, n. 32939 del 27/04/2023 (giurisprudenza)

    Principio di diritto: la sospensione condizionale della pena può essere subordinata al risarcimento del danno solo quando la persona offesa si è costituita parte civile, perché il risarcimento riguarda il solo danno civile

Massime di principio

  • Il danneggiamento commesso con violenza o minaccia può integrare l'aggravante anche in assenza di una strumentalità tra violenza e danneggiamento: conta la maggiore pericolosità della condotta.
  • La sospensione condizionale della pena non può essere subordinata al risarcimento del danno se la vittima non si è costituita parte civile; il risarcimento è una tutela di natura civile e richiede la relativa partecipazione al processo civile-criminale.
  • Se la condizione apposta alla concessione di benefici penitenziari è illegittima (perché richiede l'adempimento di un obbligo che può riguardare solo diritti civili non azionati), la decisione può essere cassata.
  • Quando, per effetto di vice o di mutamento giurisprudenziale, una decisione di merito presenta errori che incidono sulla legittimità della misura accessoria, la Cassazione può disporre l'annullamento; se nel frattempo è intervenuta la prescrizione, può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
  • In sede di condizionale o altre misure sospensive, è opportuno che il giudice specifichi chiaramente la natura della condizione (penale vs civile) e, se si tratta di risarcimento, che la parte offesa sia costituita e il danno quantificato o quantificabile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.