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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06430/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 21/03/2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i due motivi non denunciavano specifici vizi di legittimità, ma si traducevano in una mera rilettura delle risultanze processuali in senso opposto rispetto a quella già compiuta dal giudice di appello. La Corte di cassazione rileva che la sentenza impugnata aveva affrontato le medesime questioni di merito con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni, sicché il ricorso mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle risultanze processuali o per sostituire la lettura del fatto compiuta dai giudici di merito.

Massime di principio

  • I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili quando si risolvono in una mera e alternativa rilettura del compendio probatorio, senza dedurre reali vizi di legittimità.
  • La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione del materiale probatorio a quella compiuta nei gradi di merito, né riesaminare il fatto come se fosse un terzo giudice di merito.
  • La verifica di legittimità sulla motivazione non può consistere in un confronto tra la sentenza impugnata e modelli argomentativi esterni, ma riguarda la tenuta logica e giuridica della motivazione effettivamente resa dal giudice di merito.
  • Quando la sentenza di appello abbia fornito risposta adeguata, логica e non contraddittoria alle questioni di merito, un ricorso che riproponga le stesse censure è destinato all'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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