Cassazione Penale, Ordinanza n. 06430/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 21/03/2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i due motivi non denunciavano specifici vizi di legittimità, ma si traducevano in una mera rilettura delle risultanze processuali in senso opposto rispetto a quella già compiuta dal giudice di appello. La Corte di cassazione rileva che la sentenza impugnata aveva affrontato le medesime questioni di merito con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni, sicché il ricorso mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle risultanze processuali o per sostituire la lettura del fatto compiuta dai giudici di merito.
Massime di principio
- I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili quando si risolvono in una mera e alternativa rilettura del compendio probatorio, senza dedurre reali vizi di legittimità.
- La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione del materiale probatorio a quella compiuta nei gradi di merito, né riesaminare il fatto come se fosse un terzo giudice di merito.
- La verifica di legittimità sulla motivazione non può consistere in un confronto tra la sentenza impugnata e modelli argomentativi esterni, ma riguarda la tenuta logica e giuridica della motivazione effettivamente resa dal giudice di merito.
- Quando la sentenza di appello abbia fornito risposta adeguata, логica e non contraddittoria alle questioni di merito, un ricorso che riproponga le stesse censure è destinato all'inammissibilità.
Come è indicizzato
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