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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11113/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era sostanzialmente reiterativo di doglianze già valutate e respinte dal giudice di merito e che non erano dedotti vizi sindacabili in sede di legittimità sulla quantificazione della pena. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna emessa in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, per furto aggravato. Il ricorso conteneva un unico motivo: deduceva l'erronea applicazione degli artt. 62-bis, 62 n. 4 e 133 c.p., lamentando il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva e un vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura riproducesse questioni già esaminate e disattese in appello con argomentazione giuridicamente corretta e che, comunque, la determinazione della pena rientri nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo in caso di arbitrio o motivazione manifestamente illogica, evenienze non ravvisate nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche e il loro eventuale giudizio di prevalenza sulla recidiva rientrano nella valutazione del giudice di merito e non possono essere rimesse in discussione in cassazione con censure meramente riproduttive di quelle già disattese.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    La norma è richiamata come parametro del trattamento sanzionatorio; la Corte non ne effettua una lettura autonoma, ma esclude la censurabilità della valutazione di merito che l'aveva considerata nel complessivo giudizio di pena.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena sulla base dei criteri di commisurazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per arbitrarietà o manifesta illogicità della motivazione.

Massime di principio

  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili in sede di legittimità quando si limitano a riproporre, senza specifici profili nuovi, questioni già esaminate e motivatamente respinte dal giudice di appello.
  • La commisurazione della pena e il giudizio sul riconoscimento o sulla prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva sono espressione di discrezionalità del giudice di merito e non sono censurabili in cassazione se sorretti da motivazione non arbitraria e non manifestamente illogica.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non denuncia un vero vizio di legittimità, ma mira soltanto a una rivalutazione del merito già compiuta dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiRecidiva

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