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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36046/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il GUP del Tribunale di Taranto aveva applicato all’imputato, ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., la pena concordata con il Pubblico ministero per più reati unificati dalla continuazione, tra cui la rapina aggravata indicata come reato più grave e il concorso in furto aggravato contestato al capo 2. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in modo promiscui, vizi di motivazione e lamentando il mancato proscioglimento dal reato di cui al capo 2, in particolare quanto alla prova del fatto. La sentenza non indica la pena concordata né gli altri reati contestati.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto fuori dai casi previsti dalla legge. Ha osservato che il patteggiamento presuppone un accordo sulla qualificazione giuridica, sulle circostanze e sulla pena, mentre al giudice compete verificarne la correttezza giuridica e la congruità. Poiché l’imputato aveva aderito all’accordo senza manifestare in sede di merito dubbi sulle risultanze né proporre una ricostruzione alternativa, non poteva poi rimettere in discussione in cassazione i profili oggettivi o soggettivi della fattispecie mediante censure motivazionali sulla prova del capo 2. L’inammissibilità è stata deliberata de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non risultando elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità. Decisione assunta il 23 settembre 2026.

Norme richiamate

  • artt. 444 ss. c.p.p.

    L’applicazione della pena su richiesta delle parti è infatti un meccanismo processuale in virtù del quale l’imputato ed il Pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla sussistenza e concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull’entità della pena.

    Il patteggiamento consiste in un accordo tra imputato e Pubblico ministero sui profili giuridici e sanzionatori della contestazione; una volta concluso l’accordo, l’imputato non può successivamente contestare in cassazione quei profili attraverso censure sulla ricostruzione del fatto.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La rilevata inammissibilità deve essere delibata con procedura de plano, secondo quanto disposto dal comma 5-bis dell’art. 610 cod. proc. pen.

    La Corte procede de plano alla declaratoria di inammissibilità nei casi disciplinati dal comma 5-bis dell’art. 610 c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, se non vi sono elementi che escludano la colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; in questo caso la somma è stata determinata in 3.000 euro.

Massime di principio

  • Nel giudizio conseguente a una richiesta concordata di applicazione della pena, il giudice verifica la correttezza giuridica dell’accordo e la congruità della pena; la ricostruzione dei fatti è in larga misura affidata alla mancata contestazione delle risultanze investigative da parte dell’imputato.
  • L’imputato che abbia concordato l’applicazione della pena senza manifestare in sede di merito dubbi sulle risultanze o prospettare una ricostruzione alternativa non può rimettere in discussione in cassazione i profili oggettivi o soggettivi del fatto mediante censure di motivazione sulla prova.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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