Cassazione Penale, Sentenza n. 17797/2024 del 06/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 05/11/2023 perché il Tribunale di Macerata aveva disposto la revoca dell'amnistia e dell'indulto a lui precedentemente concessi mediante procedura "de plano", senza fissare l'udienza in camera di consiglio e senza notificare avviso alle parti, violando le prescrizioni sulla forma del procedimento davanti al giudice dell'esecuzione e il diritto di partecipazione del difensore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha stabilito che la revoca disposta de plano costituisce nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. e che il giudice dell'esecuzione doveva osservare l'art. 666 cod. proc. pen. e garantire la partecipazione del difensore (art. 178). Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Macerata per un nuovo giudizio da svolgere con fissazione dell'udienza e con le garanzie di partecipazione previste.
Norme richiamate
Regola la forma dei procedimenti davanti al giudice dell'esecuzione; impone la procedura camerale per i casi ordinari e limita l'uso della procedura de plano salvo esplicita previsione normativa.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Prevede la partecipazione necessaria del difensore; la mancata possibilità di partecipazione del difensore all'udienza in cui si revoca una misura clemenziale integra una violazione tale da determinare nullità assoluta.
art. 179, comma 1 cod. proc. pen.
Disciplina le nullità; le violazioni che incidono sulla partecipazione del difensore e sulla forma procedurale costituiscono nullità assolute rilevabili in ogni stato e grado del procedimento.
Massime di principio
- La revoca dell'amnistia o dell'indulto da parte del giudice dell'esecuzione richiede in via ordinaria la procedura camerale con fissazione dell'udienza e avviso alle parti, salvo diversa esplicita previsione normativa.
- Un provvedimento di revoca emesso "de plano" senza avviso e senza udienza è affetto da nullità assoluta e quindi annullabile in qualsiasi stato del procedimento.
- La partecipazione del difensore è una garanzia indispensabile: la sua esclusione configura una violazione procedurale rilevabile d'ufficio.
- Annullata la decisione per vizi procedurali, il giudice di rinvio dovrà riesaminare la questione rispettando le regole di forma e il diritto al contraddittorio.
- La richiesta del pubblico ministero per la revoca non esonera il giudice dal rispetto delle formalità procedurali e dalle garanzie difensive.
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