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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19242/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza mossa mirava a ottenere il riconoscimento della fattispecie amministrativa dell'art. 75 d.P.R. 309/1990, ma l'accordo ex art. 444 c.p.p. era intervenuto sul reato contestato in imputazione e recepito dal giudice. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio per direttissima definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, l'imputato è stato condannato dal Tribunale a 1 anno e 2 mesi di reclusione ed euro 2.000 di multa per un reato in materia di stupefacenti. Con il ricorso per cassazione ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che non fosse stata riconosciuta la fattispecie amministrativa di cui all'art. 75 d.P.R. 309/1990, anziché il reato contestato. La Corte ha ritenuto che tale censura fosse estranea ai motivi deducibili avverso la sentenza di patteggiamento, poiché non attinente alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto nei limiti consentiti o all'illegalità della pena.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice posta a base della condanna patteggiata per reato in materia di stupefacenti.

  • art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Fattispecie amministrativa invocata dal ricorrente, ma ritenuta non deducibile nel ricorso poiché incompatibile con l'accordo sul reato contestato, salvo i limiti dell'erronea qualificazione giuridica manifestamente eccentrica.

  • art. 444 c.p.p.

    artt. 444 e ss. cod.proc.pen.

    Consente l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la struttura negoziale della sentenza di patteggiamento limita l'ampiezza del controllo motivazionale e dei motivi di impugnazione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Indica i soli motivi proponibili avverso la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità secondo procedura de plano.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata per escludere la condanna alla sanzione pecuniaria solo in presenza di assenza di colpa del ricorrente; nel caso concreto tale assenza non è stata ravvisata.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti tassativi indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è consentito introdurre censure che mirino a rimettere in discussione l'assetto negoziale raggiunto dalle parti.
  • La doglianza sull'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo quando la qualificazione adottata dal giudice sia manifestamente eccentrica rispetto al capo di imputazione o frutto di errore manifesto; non basta prospettare una diversa lettura del fatto per ottenere un diverso inquadramento normativo.
  • Nel patteggiamento la motivazione della sentenza si conforma alla natura dell'accordo processuale: il giudice recepisce la volontà negoziale dell'imputato e il sindacato di legittimità non può essere usato per sostituire al reato pattuito una diversa fattispecie, se non nei casi espressamente previsti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

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