Cassazione Penale, Ordinanza n. 24125/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), per difetto di specificità e genericità dei motivi. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano deducendo, da un lato, l'erroneità della valutazione probatoria in ordine al riconoscimento dell'autrice del fatto e, dall'altro, la violazione dei principi sul ragionevole dubbio e sulla determinazione della pena. La Corte di cassazione ha però rilevato che il primo motivo era aspecifico perché fondato su una lettura selettiva della decisione impugnata: non vi era solo il riconoscimento al 90% da parte di un funzionario di polizia, ma anche un ulteriore riscontro probatorio, costituito dall'uso della vettura riconducibile all'imputata, ignorato dalla difesa. Il secondo motivo è stato ritenuto generico, perché consisteva in una ricapitolazione astratta della giurisprudenza sul ragionevole dubbio, senza un effettivo confronto con le circostanze del caso concreto. Anche la doglianza sulla pena è stata giudicata generica e non calata nella specifica motivazione della Corte territoriale.
Norme richiamate
art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)
L'impugnazione è inammissibile quando i motivi non si correlano alla motivazione della decisione impugnata e si risolvono in doglianze generiche o meramente assertive.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è aspecifico quando non si confronta con le effettive argomentazioni poste a base della decisione impugnata e omette di considerare gli elementi probatori valorizzati dal giudice di merito.
- La genericità del motivo non dipende solo dall'indeterminatezza, ma anche dalla mancanza di correlazione tra le ragioni della sentenza impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.
- È inammissibile il motivo che si limiti a richiamare principi giurisprudenziali in astratto, senza tradurli in una critica concreta alla motivazione del caso specifico.
- La censura sulla quantificazione della pena deve misurarsi con i parametri concretamente indicati dal giudice di merito; in difetto, la doglianza è generica e non scrutinabile in cassazione.
Come è indicizzato
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