Cassazione Penale, Sentenza n. 6316/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Trieste che aveva respinto l'istanza ex art. 629-bis c.p.p. diretta ad ottenere la rescissione del giudicato della sentenza di condanna emessa il 28/05/2019 dal Tribunale di Udine. La ricorrente sostenne di essere stata giudicata in sua assenza senza mai aver avuto conoscenza dello svolgimento del processo; aveva nominato due difensori di fiducia (e aveva eletto domicilio presso uno di essi), i quali non si erano presentati alle udienze, mentre il Tribunale aveva nominato difensori d'ufficio. La ricorrente lamentava che l'assenza dei difensori di fiducia non poteva essere interpretata come sua volontà o strategia processuale e che ciò avrebbe giustificato la rescissione del giudicato per "incolpevole mancata conoscenza" della celebrazione del processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, secondo l'art. 629-bis c.p.p. (nella versione vigente fino al 29/12/2022), la rescissione del giudicato è possibile solo se il condannato dimostra una "incolpevole mancata conoscenza" della celebrazione del processo. La Corte ha ritenuto che la nomina di difensori di fiducia e l'elezione di domicilio presso uno di essi instaurino un rapporto professionale che impone al soggetto l'obbligo di attivarsi per conoscere le sorti del procedimento; la ricorrente non ha allegato circostanze che dimostrassero l'impossibilità o l'estrema difficoltà di contattare i difensori nominati. Pertanto si è ritenuto che la mancata partecipazione fosse frutto di colpevole disinteresse e non di incolpevole ignoranza, escludendo così la rescissione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La rescissione del giudicato è ammessa solo quando il condannato dimostri che l'assenza dal giudizio è derivata da una "incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo". In caso di nomina di difensore di fiducia si presume l'instaurazione di un rapporto che impone al difensore e al cliente l'obbligo di attivarsi; il condannato deve quindi allegare fatti che dimostrino l'impossibilità concreta di ricevere notizie dal difensore nominato.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Consente al giudice di nominare un difensore d'ufficio quando il difensore di fiducia non è presente o quando non risulti eletto domicilio valido; la nomina del difensore d'ufficio non equivale automaticamente a dimostrazione dell'ignoranza del processo da parte dell'imputato né esclude la responsabilità del difensore di fiducia o del cliente.
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso il suo studio costituiscono indizio di effettiva conoscenza del processo e fanno gravare sull'imputato l'onere di attivarsi per essere informato sulle vicende processuali.
- Per ottenere la rescissione del giudicato per "incolpevole mancata conoscenza" è necessario allegare e, se possibile, provare circostanze concrete che abbiano reso impossibile o estremamente difficoltosa la comunicazione con il difensore di fiducia (es. malattia improvvisa, impossibilità materiale di comunicare, assenza di notifica al domicilio eletto, comprovata rinuncia del difensore senza informazione al cliente).
- La semplice mancata presenza dei difensori alle udienze non basta automaticamente a dimostrare l'abbandono della difesa o l'assenza di conoscenza da parte dell'imputato: va valutato se l'imputato abbia comunque potuto conoscere e seguire il procedimento.
- Se il difensore di fiducia si dichiara rinunciatario o non si presenta, è utile che il cliente conservi e documenti prove di eventuali tentativi di contatto e delle informazioni ricevute o non ricevute; la prova documentale rafforza l'istanza di rescissione.
- In caso di situazioni analoghe, l'interpretazione prudente è che il giudice valuterà la responsabilità dell'imputato in base all'effettiva relazione instaurata con il difensore e alla presenza di elementi concreti che giustifichino l'impossibilità di ricevere informazioni; l'assenza di tali elementi porta al rigetto dell'istanza.
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