Cassazione Penale, Ordinanza n. 27374/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la condanna per evasione dagli arresti domiciliari. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la difesa contestava, in sostanza, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto, nonché chiedeva la sostituzione della pena detentiva. La Corte di appello aveva ritenuto non concedibili le generiche in ragione della gravità della condotta, consistita nell'evasione per circa quaranta minuti. In Cassazione, la richiesta di sostituzione della pena detentiva è stata ritenuta proposta per la prima volta, quindi non esaminabile in questa sede.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto, osservando che la Corte di appello aveva già motivato adeguatamente sulla gravità della condotta e che tale apprezzamento di merito non è sindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la richiesta di sostituzione della pena detentiva non poteva essere formulata per la prima volta con il ricorso per cassazione. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione dell'apprezzabile gravità della condotta, valutazione rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se congruamente motivata.
il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato sulla base della gravità del fatto.
il fatto contestato è qualificato come evasione dagli arresti domiciliari.
la richiesta di sostituzione della pena detentiva non può essere proposta per la prima volta in cassazione.
in caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto, quando sia sorretto da motivazione congrua incentrata sulla gravità concreta della condotta, costituisce apprezzamento di merito non censurabile in cassazione.
- In tema di evasione, una breve ma consapevole sottrazione alla misura degli arresti domiciliari può essere valorizzata dal giudice di merito come indice di significativa gravità del fatto, ostativa al riconoscimento della particolare tenuità.
- Le richieste aventi ad oggetto la sostituzione della pena detentiva devono essere dedotte nei gradi di merito e non possono essere formulate per la prima volta nel giudizio di cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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