Sentenza del 12/05/2021 n. 1590 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Accertamento a carico del socio - Motivazione - Per relationem all'accertamento a carico della società - Pregressa notifica solo alla società - Sufficienza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il socio ha impugnato l'avviso di accertamento notificato a suo carico sostenendo insufficiente motivazione: la motivazione era costituita per relationem dall'accertamento a carico della società, tale atto non era allegato e la notifica era stata effettuata soltanto alla società, impedendo al socio di conoscere il contenuto degli atti presupposti.
La decisione
Il giudice ha ritenuto l'avviso di accertamento a carico del socio validamente motivato mediante rinvio per relationem all'accertamento nei confronti della società. Ha motivato che, ai sensi dell'art. 2476 c.c., il socio ha diritto di consultare la documentazione societaria e quindi può prendere visione dell'accertamento presupposto e dei relativi documenti giustificativi; di conseguenza il ricorso del socio è stato respinto e l'accertamento confermato.
Norme richiamate
Il diritto del socio di prendere visione della documentazione relativa alla società giustifica la validità della motivazione 'per relationem', poiché il socio può consultare gli atti presupposti dell'accertamento notificato a lui.
Massime di principio
- La motivazione per relationem è valida se il destinatario dell'atto ha effettiva possibilità di accedere ai documenti richiamati; il diritto di consultazione societaria (ex art. 2476 c.c.) nel caso del socio soddisfa tale requisito.
- La notifica degli atti alla società, pur non essendo di per sé sostitutiva della notifica al socio, non rende automaticamente inidonea la motivazione dell'accertamento verso il socio quando questi possa prendere visione degli atti societari.
- Il socio deve attivare i mezzi di accesso agli atti societari per conoscere le ragioni dell'accertamento; solo se l'Amministrazione o la società impediscono l'effettivo esercizio di tale diritto può prospettarsi un concreto vizio di motivazione.
- In casi analoghi conviene verificare: (a) se il destinatario aveva un effettivo diritto e possibilità di consultare i documenti richiamati; (b) se l'Amministrazione ha compiuto atti ostativi all'accesso; (c) se, comunque, gli elementi essenziali della motivazione risultano comprensibili senza l'allegazione integrale degli atti richiamati.
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