Cassazione Penale, Ordinanza n. 24033/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale a mesi sei di arresto ed euro 1.000 di ammenda per il reato di porto abusivo di arma o oggetto atto ad offendere. I motivi erano due: con il primo si contestava la qualificazione del porto del coltello all'interno della cella del detenuto come fatto commesso "fuori della propria abitazione" ai fini dell'art. 4 l. n. 110/1975, sostenendo implicitamente che il luogo di detenzione potesse essere equiparato all'abitazione; inoltre si censurava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il secondo motivo si deduceva la manifesta illogicità della motivazione sul trattamento sanzionatorio, in particolare sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena sopra il minimo edittale. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati e, in ogni caso, generici perché riproduttivi delle doglianze di appello e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che l'istituto carcerario non è abitazione, neppure temporanea, del detenuto, sicché il porto del coltello nella cella integra porto abusivo fuori della propria abitazione. Ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione sul diniego dell'art. 131-bis c.p., fondata sul luogo del fatto e sui precedenti dell'imputato, nonché congrua la motivazione sul trattamento sanzionatorio, con riferimento alla gravità della condotta, ai precedenti e all'assenza di elementi positivi per le attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La detenzione/il porto di un coltello o altro strumento atto ad offendere in una cella carceraria integra porto abusivo fuori della propria abitazione, perché l'istituto penitenziario non è considerabile abitazione, neppure temporanea, del detenuto.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata valorizzando le modalità della condotta, in particolare il luogo di commissione, e i precedenti dell'imputato, purché il giudizio sia ancorato ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, c.p.
Il giudizio sulla tenuità dell'offesa e sulla commisurazione della pena deve essere parametrato ai criteri ritenuti rilevanti dal giudice, tra cui modalità del fatto e precedenti dell'imputato.
Massime di principio
- In tema di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, la cella di un istituto penitenziario non può essere equiparata all'abitazione del detenuto; ne consegue che il porto di un coltello in quel luogo è qualificabile come porto fuori della propria abitazione e dunque abusivo.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo quando la motivazione dia conto, in modo non apparente, delle modalità concrete della condotta e dei precedenti dell'imputato, secondo i parametri dell'art. 133, comma 1, c.p.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limita a riproporre le doglianze già svolte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sul trattamento sanzionatorio deve misurarsi con la concreta argomentazione del giudice di merito: il richiamo ai precedenti e alla gravità della condotta può legittimare il diniego delle attenuanti generiche e lo scostamento dal minimo edittale.
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