Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 128/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del proprio trattamento di fine servizio con inclusione dei benefici economici normativamente contemplati all’art. 6 bis D.L. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987 n. 472, come introdotto dall’articolo 21, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232, con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo, dei “sei scatti stipendiali” contemplati dalle disposizioni citate, nonché la condanna dell’Amministrazione resistente alla corresponsione in favore del ricorrente delle spettanti somme aggiuntive a titolo di indennità di buonuscita, scaturenti dalla differenza tra il TFS effettivamente calcolato dall’Istituto e quello ricalcolato mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo.

Giustizia amministrativa202500052

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali nel calcolo dell'indennità di buonuscita

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall'art. 21 della legge n. 232/1990, nonché la condanna dell'I.N.P.S. al pagamento delle differenze, oltre accessori. Ha dedotto violazione e falsa applicazione della disciplina sui sei scatti, eccesso di potere nelle figure dell'illogicità manifesta, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e arbitrarietà, violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 3 della legge n. 241/1990. L'I.N.P.S. ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo di essersi limitato ad applicare il prospetto dell'amministrazione di appartenenza; ha inoltre dedotto l'infondatezza della pretesa e la decadenza per mancata presentazione della domanda nel termine previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987. In subordine, ha prospettato possibili profili di contrasto con gli artt. 3 e 81 Cost.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, ritenendo che l'I.N.P.S. sia l'unico soggetto obbligato alla corresponsione dell'indennità di buonuscita. Nel merito ha accolto il ricorso, affermando che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica anche al personale delle forze di polizia, compreso il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che chieda il collocamento in quiescenza purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il beneficio deve essere incluso nella base di calcolo del TFS. Il giudice ha escluso che il termine previsto per la domanda di collocamento in quiescenza abbia natura decadenziale, sia per l'ambiguità della disposizione sia perché il riferimento alle condizioni riguarda i presupposti sostanziali del beneficio e non oneri procedimentali. Ha inoltre escluso profili di illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 81 Cost. Ha quindi accertato il diritto del ricorrente e condannato l'I.N.P.S. a rideterminare l'indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali e a corrispondere gli interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. L'I.N.P.S. è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987

    la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità

    La disposizione riconosce i sei scatti stipendiali anche al personale che chieda il collocamento in quiescenza, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine per la presentazione della domanda non è stato ritenuto decadenziale, perché la norma non indica con sufficiente chiarezza tale conseguenza e il riferimento alle condizioni riguarda i presupposti sostanziali del beneficio.

  • art. 21, comma 1, legge n. 232/1990

    Ha modificato la disciplina dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, concorrendo a definire l'ambito applicativo del beneficio dei sei scatti.

  • art. 16, comma 6, legge n. 412/1991

    Esclude il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute a titolo previdenziale.

  • art. 22, comma 36, legge n. 724/1994

    Concorre a fondare il riconoscimento dei soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, sulle differenze di trattamento dovute.

  • art. 74 c.p.a.

    Il TAR ha richiamato i precedenti conformi mediante motivazione semplificata.

  • art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a.

    Il TAR ha richiamato i precedenti conformi mediante motivazione per relationem.

Massime di principio

  • Il personale delle forze di polizia che cessa dal servizio a domanda ha diritto all'inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita quando, alla cessazione, abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
  • L'I.N.P.S. è legittimato passivamente, e non la sola amministrazione di appartenenza, nelle controversie relative alla determinazione e al pagamento dell'indennità di buonuscita, in quanto soggetto obbligato alla relativa corresponsione.
  • Il termine previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non comporta decadenza dal beneficio quando la disposizione non individui in modo chiaro e perspicuo tale conseguenza; il riferimento alle condizioni per il beneficio riguarda i presupposti sostanziali del diritto e non gli oneri procedimentali.
  • Sulle differenze di indennità di buonuscita spettano gli interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.