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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40434/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda processuale origina da una sentenza di appello pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., con cui l'imputato è stato condannato alla pena concordata per il reato a lui ascritto. Il suo ricorso per cassazione contro tale sentenza è stato dichiarato inammissibile de plano dalla Corte di cassazione. Successivamente l'imputato ha presentato alla Corte di appello istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., deducendo di non avere mai ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale per la trattazione del ricorso in cassazione. La Corte di appello ha rigettato l'istanza, ritenendo che la rescissione del giudicato non fosse esperibile e che l'eventuale omissione potesse semmai integrare errore di fatto deducibile con ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. Avverso tale ordinanza l'imputato ha proposto nuovo ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge processuale per avere il giudice di merito escluso i presupposti della rescissione del giudicato, sostenendo che la difesa non aveva ricevuto la notifica dell'avviso ex art. 610 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con procedura de plano, ritenendolo manifestamente infondato. Ha affermato che la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. è rimedio riservato a chi sia stato giudicato in assenza senza i presupposti di legge, situazione che non ricorre nel giudizio di cassazione. Ha inoltre osservato che l'eventuale omessa notifica dell'avviso per l'udienza di cassazione, ove davvero configurabile, sarebbe stata deducibile semmai come errore di fatto mediante ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. Ma anche sotto questo profilo il ricorso è stato ritenuto infondato, perché il precedente ricorso era stato trattato correttamente senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., applicabile ai ricorsi contro sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.; pertanto non vi era obbligo di fissare udienza né di notificare l'avviso al difensore. Conseguentemente non sussisteva alcuna omissione notificatoria né errore di fatto. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza di appello pronunciata a seguito di concordato rientra tra quelle per cui può operare la procedura senza formalità di cui all'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

  • art. 629-bis c.p.p.

    La rescissione del giudicato è rimedio esperibile solo dal soggetto giudicato in assenza nei casi previsti dalla legge; non è utilizzabile per contestare un asserito difetto di notifica nel giudizio di cassazione.

  • art. 625-bis c.p.p.

    L'omessa notifica dell'avviso di udienza davanti alla Corte di cassazione, se effettivamente sussistente, può integrare errore di fatto deducibile con ricorso straordinario.

  • art. 610 c.p.p.

    Per i ricorsi inammissibili diversi da quelli disciplinati dal comma 5-bis è previsto l'avviso e la trattazione camerale; nel caso previsto dal comma 5-bis la dichiarazione di inammissibilità può avvenire senza formalità.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La Corte può dichiarare de plano l'inammissibilità del ricorso avverso sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., senza necessità di fissare udienza o notificare avvisi.

  • art. 127 c.p.p.

    Il rinvio dell'art. 629-bis all'art. 127 c.p.p. consente la declaratoria de plano delle cause di inammissibilità dell'atto introduttivo senza instaurare il contraddittorio camerale quando la questione è meramente processuale.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di rescissione del giudicato, il rimedio è circoscritto al soggetto giudicato in assenza senza i presupposti di legge e non è utilizzabile per contestare vizi riferiti alla trattazione del ricorso per cassazione.
  • L'omessa notifica dell'avviso di udienza davanti alla Corte di cassazione non dà luogo a rescissione del giudicato, ma può semmai integrare un errore di fatto deducibile con ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., se effettivamente sussistente.
  • Quando il ricorso per cassazione avverso una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. è trattato ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., la declaratoria di inammissibilità può avvenire de plano, senza fissazione di udienza e senza avviso al difensore.
  • Se la procedura senza formalità è correttamente applicata, non sussiste alcun diritto della difesa a ricevere avviso di udienza né può configurarsi un errore di fatto per omessa notifica inesistente.
  • Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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