Cassazione Civile, Ordinanza n. 01356/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un ex socio di una società di persone per il pagamento di un credito che, secondo l'impostazione del giudice di primo grado e del Tribunale, era stato originariamente maturato dalla società poi cancellata dal registro delle imprese. Il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione della società debitrice, revocando il decreto, ritenendo che l'ex socio fosse privo di legittimazione attiva perché il credito apparteneva alla società estinta e non poteva essere fatto valere dal singolo socio. Il Tribunale, in appello, ha confermato questa impostazione, affermando che la cancellazione della società avrebbe implicato, in difetto di liquidazione, una rinuncia tacita al credito, con conseguente esclusione di ogni fenomeno successorio in favore dei soci. Con il ricorso per cassazione l'ex socio ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2495, 2312, 1236, 2729 c.c. e degli artt. 81, 99, 100 e 132 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito aveva introdotto un automatismo tra cancellazione della società e rinuncia al credito ancora esistente. Con il secondo motivo ha censurato la regolazione delle spese ex art. 92, comma 2, c.p.c., lamentando che la riforma della statuizione sulle spese fosse stata fondata su presupposti non corretti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la tesi del Tribunale secondo cui la cancellazione della società di persone comporterebbe, di per sé, l'estinzione del credito o una rinuncia implicita allo stesso. Richiamando il più recente orientamento delle Sezioni Unite, la Corte ha ribadito che l'estinzione della società non estingue i crediti sociali, i quali si trasferiscono ai soci salvo che risulti una inequivoca volontà remissoria del creditore, comunicata al debitore, e purché quest'ultimo non abbia tempestivamente dichiarato di non volerne profittare. È stato inoltre affermato che non basta la mancata iscrizione del credito nel bilancio finale di liquidazione per presumere la rinuncia. In applicazione di tali principi, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Brindisi in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché la statuizione sulle spese dipendeva dall'esito del primo motivo.
Norme richiamate
richiamato in relazione agli effetti dell'estinzione della società e alla successione dei soci nei rapporti residui
richiamato per la disciplina della cancellazione ed estinzione della società di persone
richiamato quale norma sulla remissione del debito, che richiede una manifestazione inequivoca di volontà del creditore
richiamato dal ricorrente quanto al divieto di presumere la rinuncia al credito in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti
richiamato nel motivo di ricorso sulla legittimazione ad agire
richiamato nel motivo di ricorso sulla domanda e sulla titolarità del diritto azionato
richiamato nel motivo di ricorso con riferimento all'interesse ad agire e alla legittimazione
richiamato nel motivo di ricorso sulla motivazione della sentenza
richiamato nel secondo motivo per contestare la compensazione/riforma delle spese
indicato per affermare che la cassazione della statuizione principale travolge anche il capo sulle spese dipendente dalla stessa
Massime di principio
- La cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese non comporta automaticamente l'estinzione dei crediti sociali ancora esistenti, i quali si trasferiscono ai soci salvo prova contraria di una remissione del debito.
- La mancata inclusione di un credito nel bilancio finale di liquidazione non è di per sé sufficiente a dimostrare la rinuncia al credito da parte della società.
- Chi contesta la legittimazione dell'ex socio a far valere un credito già spettante alla società deve allegare e provare l'esistenza di una inequivoca manifestazione di volontà remissoria del creditore, comunicata al debitore.
- Quando la statuizione sulle spese dipende dall'esito della decisione di merito, la cassazione di quest'ultima travolge anche il capo sulle spese connesso e impone il rinvio al giudice di merito per la nuova regolazione.
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