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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00917/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo assolutamente generico e non conforme all'onere di specificità dell'impugnazione. Conseguentemente condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 24/04/2024. L'unico motivo dedotto è stato un generico vizio di motivazione della decisione impugnata. La Corte di cassazione rileva che la censura è del tutto priva dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p., perché non indica gli elementi posti a base della critica e non consente di individuare i rilievi mossi alla motivazione, che viene definita adeguata e congrua.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici; una censura generica sul vizio di motivazione, priva dell'indicazione degli elementi critici e non idonea a consentire il sindacato del giudice dell'impugnazione, è inammissibile.

  • cod. proc. pen.

    Richiamato quale fonte delle regole di forma e specificità dell'impugnazione.

  • Cassa delle ammende

    È disposta la condanna al versamento della somma di euro 3.000 per ciascun ricorrente in favore della Cassa delle ammende, quale conseguenza dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente nei limiti necessari a consentire al giudice di legittimità di comprendere con precisione le censure e di esercitare il controllo richiesto.
  • La mera deduzione di un vizio di motivazione, quando non sia accompagnata dall'indicazione degli specifici passaggi argomentativi contestati e delle ragioni della critica, integra un motivo generico e comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando il provvedimento impugnato presenta una motivazione ritenuta adeguata e congrua, una censura apodittica e non circostanziata non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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