Cassazione Penale, Sentenza n. 40088/2022 del 24/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di furto aggravato di energia elettrica. La difesa ha sollevato due censure: 1) insufficienza della gravità indiziaria e difetto dell'elemento soggettivo, sostenendo che l'allaccio abusivo fosse opera del convivente e che la ricorrente fosse all'oscuro per la gestione delle utenze; 2) vizio nella valutazione del pericolo di reiterazione, rilevando che la donna non avrebbe avuto la capacità tecnica per realizzare un sofisticato allaccio abusivo e quindi non sussisterebbe un concreto rischio di recidiva.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria sulla base del verbale dell'intervento domiciliare che accertò un allaccio abusivo con contatore disattivato e l'uso continuativo dell'energia da parte della ricorrente, nonostante il convivente fosse ristretto in carcere. La tesi della buona fede è stata ritenuta non dirimente alla luce dell'utilizzo continuativo e dell'assenza di fonti lecite di alimentazione. Quanto al pericolo di reiterazione, è stato confermato tenuto conto della personalità della donna, di un precedente specifico e di un arresto recente per reati connessi al traffico di stupefacenti, nonché della continuità e della sofisticazione del sistema di allaccio. Ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali. Decisione del 22/09/2022.
Norme richiamate
L'aggravante connessa alla sottrazione di cose in uso al dominio altrui si applica anche quando l'appropriazione consista nella captazione di energia elettrica; per l'operatività dell'aggravante è sufficiente che la captazione sia in corso e destinata a consentire l'impossessamento, indipendentemente dal fatto che l'allaccio sia stato materialmente eseguito dall'utilizzatore
Cass. pen., sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019 (Mazzelli Franco)
In materia di misure cautelari personali il sindacato in Cassazione sulla motivazione del giudice del merito è limitato alla verifica dell'adeguatezza e della logicità delle ragioni poste a fondamento della decisione, non alla riconsiderazione delle valutazioni di merito già svolte
Cass. pen., sez. 4, n. 43693 del 10/10/2019 (Chittoglio)
Ai fini della flagranza e del relativo accertamento, è sufficiente che la captazione di energia elettrica sia in corso per configurare la condotta di appropriazione; non è necessario che sia provato chi materialmente abbia realizzato l'allaccio abusivo
Massime di principio
- L'uso continuativo di energia elettrica tramite un allaccio abusivo integra gravità indiziaria anche se l'allaccio è stato materialmente realizzato da un terzo: la condotta rilevante è l'impossessamento/use continuativo
- Le dichiarazioni di ignoranza o buona fede dell'utilizzatore non sono automaticamente dirimenti se gli elementi materiali (contatore disattivato, assenza di forniture lecite, uso continuativo) sono concreti e compatibili con la consumazione del reato
- Per la valutazione del pericolo di reiterazione, rilevano la personalità dell'indagato, eventuali precedenti specifici e la continuità e sofisticazione del modus operandi, non necessariamente la capacità tecnica di eseguire materialmente l'allaccio
- In materia di misure cautelari, il giudizio di legittimità è limitato: la cassazione verifica la coerenza e la logicità delle motivazioni del giudice del merito, non la rivalutazione completa delle prove
- In situazioni simili la difesa dovrebbe puntare a produrre elementi concreti che dimostrino l'assenza di disponibilità effettiva dell'utenza (es. forniture regolari, prove documentali di delega nella gestione delle utenze, testimonianze o elementi tecnici che escludano uso continuativo) e a contrastare in modo specifico la prognosi di pericolosità
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