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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23418/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra due sentenze di condanna pronunciate ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento) emesse dal Tribunale di Savona il 14/07/2021 e il 17/05/2024. Il Tribunale dell'esecuzione aveva dichiarato l'istanza inammissibile ritenendo applicabile la disciplina speciale dell'art. 188 disp. att. c.p.p., che richiede che la pena proposta per la continuazione sia nei limiti previsti dall'art. 444 c.p.p. (limite di cinque anni nel caso rilevante) e che la richiesta debba investire il pubblico ministero per ottenere il suo consenso o dissenso. Il difensore aveva proposto una pena complessiva di sei anni, non accolta dal PM; il ricorrente denunciava disparità di trattamento rispetto ai casi di condanne derivanti da giudizio ordinario o abbreviato, nei quali non opererebbe lo stesso limite.

La decisione

Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, per ottenere il riconoscimento della continuazione in fase esecutiva tra sentenze di patteggiamento emesse in procedimenti distinti, sia necessario rispettare lo schema procedurale dell'art. 188 disp. att. c.p.p.: la pena deve rientrare nei limiti indicati dall'art. 444 c.p.p. e la parte deve investire il pubblico ministero perché esprima formale consenso o dissenso. Il Tribunale ha inoltre confermato il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare i requisiti sostanziali della continuazione (inclusa l'identità del disegno criminoso e la congruità della pena) e ha ritenuto non irragionevole la differenza di trattamento invocata dal ricorrente, perché chi si avvale del patteggiamento accetta le connesse limitazioni procedurali ed edittali. Infine, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina del patteggiamento: delimita i limiti edittali della pena applicabile con la formula concordata; nella fase esecutiva i limiti stabiliti per il patteggiamento devono essere rispettati anche per il riconoscimento della continuazione.

  • art. 188 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma speciale per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra sentenze di patteggiamento: richiede che la pena sia determinata nei limiti indicati dall'art. 444 c.p.p. e che la richiesta investa il pubblico ministero perché esprima consenso o dissenso; la mancata osservanza di tale schema rende la domanda inammissibile.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Richiamata come limite ostativo nella valutazione della disciplina della continuazione: la Corte ha affermato che, anche in esecuzione, va valutata l'eventuale condizione ostativa prevista per la continuazione in sede cognitiva.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato quale criterio sostanziale da verificare (concorso formale/continuazione) dal giudice dell'esecuzione quando valuta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della continuazione.

  • art. 27 Costituzione (terzo comma)

    Il giudice dell'esecuzione deve valutare la congruità della pena anche alla luce del principio costituzionale, evitando che la fase esecutiva produca vantaggi non preveduti dalla disciplina sostanziale.

Massime di principio

  • La richiesta di riconoscimento della continuazione tra più sentenze di patteggiamento è inammissibile se non rispetta il procedimento speciale previsto dall'art. 188 disp. att. c.p.p.: la pena proposta deve essere entro i limiti di legge previsti per il patteggiamento e bisogna investire il pubblico ministero per il suo consenso o dissenso.
  • Chi sceglie il rito del patteggiamento accetta anche le limitazioni procedurali ed edittali connesse; non vi è irragionevole disparità di trattamento rispetto a condanne da giudizio ordinario o abbreviato, perché le situazioni procedurali non sono omogenee.
  • Il giudice dell'esecuzione ha il potere e il dovere di verificare sia i presupposti sostanziali (es. identità del disegno criminoso, requisiti di continuità) sia la congruità della pena indicata dalle parti; può respingere la richiesta se mancano tali requisiti anche quando le parti l'abbiano chiesta concordemente.
  • Per evitare l'inammissibilità, la difesa deve proporre una pena compatibile con i limiti dell'art. 444 c.p.p. e porre formalmente la questione al pubblico ministero, documentando il consenso o evidenziando il dissenso per consentire la valutazione del giudice.
  • In fase esecutiva non è possibile 'aggirare' i vincoli edittali del patteggiamento: la tutela contro vantaggi non previsti dalla fase di cognizione impone coerenza fra limiti sostanziali ed effetti esecutivi.

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