Cassazione Penale, Ordinanza n. 34301/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Napoli, riformando la sentenza del Tribunale di Napoli dopo avere recepito l'accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva riconosciuto prevalenti le attenuanti generiche e ridotto la pena per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale. L'imputato ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione dell'aggravante prevista dall'art. 219 l. fall., lamentando l'assenza di motivazione sul punto e sostenendo che ciò incidesse sulla qualificazione giuridica dei fatti e sulla congruità della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In seguito al concordato in appello, la cognizione del giudice di secondo grado resta limitata ai motivi non rinunciati e non sussiste obbligo di motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o sulla corretta qualificazione del fatto. Le questioni rinunciate in funzione dell'accordo non sono quindi deducibili in cassazione, anche se rilevabili d'ufficio, salvo che la pena sia illegale. Poiché la pena non è stata ritenuta illegale e l'accordo non riguardava la sussistenza dell'aggravante, la doglianza è stata ritenuta inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 4.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio, precedentemente elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice d'appello, a fronte della richiesta formulata sull’accordo delle parti, deve limitare la sua cognizione ai motivi non oggetto di rinuncia; per la stessa ragione, inoltre, nemmeno sussiste un obbligo di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. o alla corretta qualificazione del fatto.
Nel giudizio d'appello definito mediante accordo delle parti, la cognizione è circoscritta ai motivi non rinunciati e non occorre motivare sul mancato proscioglimento o sulla corretta qualificazione del fatto.
nemmeno sussiste un obbligo di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. o alla corretta qualificazione del fatto
Nel concordato in appello non sussiste l'obbligo di motivare specificamente sul mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
Trattandosi di ipotesi rientrante nello schema dell’art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen., deve essere dichiarata, d’ufficio e senza formalità di procedura, l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Ricorrendo l'ipotesi prevista dalla disposizione, l'inammissibilità è dichiarata d'ufficio e senza formalità di procedura, con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma indicata in favore della Cassa delle ammende.
Nel caso di specie, siccome non si rileva l’illegalità della pena inflitta e siccome il concordato in appello non ha toccato il tema della sussistenza dell’aggravante, si deve dunque affermare la piena legittimità del provvedimento impugnato.
La censura sull'aggravante non può essere riproposta in cassazione quando la questione è stata rinunciata nel concordato in appello; resta salva l'ipotesi di pena illegale.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il giudice limita la cognizione ai motivi non oggetto di rinuncia; non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. né sulla corretta qualificazione del fatto.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga questioni, anche rilevabili d'ufficio, rinunciate dall'interessato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale.
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