Cassazione Civile, Ordinanza n. 02185/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della domanda di definizione agevolata e della documentazione prodotta, ritenendo integrati i presupposti normativi per la chiusura della lite. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione, con spese a carico di chi le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il ricorso per cassazione era stato proposto avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma. In prossimità dell'udienza di legittimità, la parte contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio, allegando di aver definito la controversia mediante la procedura agevolata prevista dalla L. n. 197/2022 per la chiusura delle liti pendenti. L'istanza era corredata dalla documentazione richiesta, in particolare dalla domanda di definizione e dalla prova del versamento di quanto dovuto. Il Pubblico Ministero ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio.
Norme richiamate
definizione delle liti secondo la procedura agevolata
La Corte ritiene che la produzione della domanda di definizione e della prova del versamento consenta di dichiarare l'estinzione del giudizio quando risultino integrati i presupposti richiesti dalla procedura agevolata.
Massime di principio
- Quando la parte interessata documenta l'avvenuta definizione agevolata della lite tributaria secondo la normativa sopravvenuta e deposita la prova del pagamento dovuto, il giudizio di cassazione può essere dichiarato estinto.
- In presenza dei presupposti normativi per la chiusura agevolata della controversia, la Corte non decide sul merito del ricorso ma prende atto dell'intervenuta definizione del rapporto processuale.
- La declaratoria di estinzione del giudizio comporta la regolazione delle spese secondo il criterio indicato nel provvedimento, qui poste a carico di chi le ha anticipate.
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