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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17428/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. La decisione impugnata resta quindi ferma nei suoi contenuti essenziali, compresa la qualificazione del fatto ex art. 73, comma 5, e la determinazione della pena già ridotta in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado per concorso nel reato di cui all'art. 73, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 9 giugno 2025, che aveva solo parzialmente riformato la decisione di primo grado: applicazione dell'art. 73, comma 5, e delle attenuanti generiche, riduzione del trattamento sanzionatorio e conferma del resto. La difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con esclusivo riferimento alla misura della pena, dopo aver rinunciato agli altri motivi. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura generica e comunque manifestamente infondata, rilevando che la pena era stata determinata nei minimi edittali e che la motivazione sulle attenuanti generiche era adeguata, pur non essendo state concesse nella massima estensione.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La sentenza richiama il concorso nel reato di cui all'art. 73 e l'applicazione, in appello, del comma 5, con riduzione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    È stata applicata la fattispecie di lieve entità, con conseguente rideterminazione in senso più favorevole della pena.

  • attenuanti generiche

    La Corte territoriale le ha riconosciute ma non nella massima estensione; la Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione sul punto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura sulla sola misura della pena deve essere specifica e non generica; una doglianza meramente assertiva è inammissibile.
  • Quando il giudice di merito ha già determinato la pena nei minimi edittali e ha motivato sull'applicazione delle attenuanti generiche, la motivazione è normalmente sufficiente se consente di comprendere le ragioni della quantificazione.
  • La diversa graduazione delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione non presenta vizi macroscopici o illogicità manifeste.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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