Cassazione Penale, Ordinanza n. 24007/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse aspecifico e meramente reiterativo di doglianze già esaminate e disattese in appello, oltre a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio non consentita nel giudizio di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale. L'unico motivo deduceva l'illogicità o comunque l'inadeguatezza della motivazione sulla dichiarazione di responsabilità, con particolare riferimento all'individuazione del ricorrente quale autore del delitto contestato. La Corte rileva però che la censura era generica e priva di specificità ex art. 581 c.p.p., perché non confrontata in modo puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata e, in sostanza, risolutasi nella riproposizione delle doglianze già formulate in appello. Inoltre, il motivo tendeva a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio e una ricostruzione alternativa dei fatti, attività precluse in sede di legittimità in assenza di specifici e decisivi travisamenti della prova.
Norme richiamate
requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità
Il motivo di ricorso deve essere specifico; la genericità, l'indeterminatezza o la mera riproposizione di censure già respinte in appello comportano l'inammissibilità.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la critica alla motivazione della sentenza impugnata deve essere specifica, cioè capace di misurarsi con le rationes decidendi della decisione e non limitata a formule generiche o a mere affermazioni di dissenso.
- È inammissibile il motivo che si risolva nella pedissequa riproposizione delle doglianze già dedotte in appello e già puntualmente disattese dal giudice di merito, senza individuare veri errori decisivi della motivazione.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di merito né ricostruire diversamente i fatti sulla base di un autonomo apprezzamento del compendio probatorio.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica della coerenza strutturale e della tenuta logica della decisione secondo i parametri valutativi utilizzati dal giudice di merito, non mediante confronto con modelli alternativi di ragionamento.
- La denunciata rivalutazione del materiale probatorio è consentita solo se la parte indichi specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali; in difetto, la censura resta estranea al sindacato di legittimità.
Come è indicizzato
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