Cassazione Penale, Ordinanza n. 31344/2026 del 14/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha escluso il dedotto vizio di rito perché dagli atti risultava la regolare notificazione del decreto di citazione in appello presso la PEC del difensore di fiducia. Conseguentemente, essendo il ricorso inammissibile, sono state applicate le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., con le conseguenze previste da tale norma.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 22/05/2025. L'unico motivo dedotto era un vizio processuale: si lamentava l'omessa notifica del decreto di citazione in appello al difensore. La Corte di cassazione ha però verificato gli atti e ha rilevato che il decreto risultava notificato alla PEC del difensore di fiducia dell'appellante in data 20 marzo 2025. L'ulteriore deduzione del ricorrente, secondo cui la PEC utilizzata non sarebbe stata riferibile a quel difensore ma a un omonimo, è stata ritenuta priva di adeguati riscontri documentali e non puntualmente supportata nell'impugnazione.
Norme richiamate
All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dalla norma in tema di spese e ulteriori conseguenze processuali.
Massime di principio
- Il vizio di omessa notifica del decreto di citazione in appello non è configurabile quando dagli atti risulti la notificazione presso la PEC del difensore di fiducia dell'imputato.
- Chi deduce l'erroneità o l'estraneità della PEC utilizzata per la notifica deve fornire adeguati riscontri documentali e specifici richiami nell'impugnazione; una mera allegazione assertiva non è sufficiente.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile perché il motivo è smentito dagli atti, la Corte applica le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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