Ordinanza n. 8876/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica ed esclusione dal concorso per allievi agenti della Polizia di Stato, nonché successiva graduatoria di merito nella parte pregiudizievole per la ricorrente
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio della Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che l’aveva dichiarata non idonea al concorso per l’assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato, con esclusione dalla procedura, in ragione di un pregresso disturbo d’ansia, ai sensi dell’art. 3, comma 2, con riferimento alla Tabella 1, punto 8, lettera b), del D.M. n. 198 del 2003. Sono stati impugnati anche i verbali, gli atti e gli accertamenti presupposti, le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici, ove interpretate in senso sfavorevole, e la clausola del bando che attribuisce carattere definitivo ai giudizi della Commissione e prevede l’esclusione dei candidati non idonei. Con motivi aggiunti la ricorrente ha inoltre impugnato il decreto di approvazione della graduatoria di merito e la graduatoria stessa, nella parte lesiva del suo utile collocamento. Il giudizio era stato già oggetto di verificazione; la ricorrente e il consulente medico di parte hanno formulato osservazioni cliniche e metodologiche sulla relazione depositata dal verificatore.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito né la domanda cautelare né il ricorso. Ritenendo necessaria una compiuta istruttoria, ha disposto che il verificatore già nominato fornisca chiarimenti in risposta alle osservazioni cliniche e metodologiche contenute nella relazione del consulente medico di parte del 31 marzo 2026. Al verificatore è stato assegnato il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 6 ottobre 2026. La segreteria della sezione e la parte ricorrente sono state onerate di comunicare l’ordinanza all’organo verificatore. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi e di quelli idonei a rivelare lo stato di salute.
Norme richiamate
Costituiscono la base normativa della verificazione disposta nel corso del giudizio e dei successivi chiarimenti richiesti al verificatore.
art. 3, comma 2, Tabella 1, punto 8, lettera b), D.M. 30 giugno 2003, n. 198
Pregresso disturbo d’ansia
È la disposizione richiamata dall’amministrazione quale fondamento del giudizio di non idoneità psico-fisica.
art. 14, comma 8, del bando di concorso
i giudizi della Commissione per l’accertamento dei requisiti psicofisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l’esclusione dal concorso
È la clausola del bando impugnata dalla ricorrente; l’ordinanza non ne valuta la legittimità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale, ai fini della protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale ulteriore base normativa per disporre l’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando, dopo il deposito della relazione di verificazione, emergano osservazioni cliniche o metodologiche specifiche e potenzialmente rilevanti, il giudice amministrativo può richiedere al verificatore chiarimenti integrativi prima di decidere la domanda cautelare e il merito.
- La richiesta di chiarimenti al verificatore costituisce un incombente istruttorio e non implica una valutazione anticipata né della fondatezza delle censure del ricorrente né della legittimità dell’operato amministrativo.
- In una controversia riguardante l’idoneità psico-fisica concorsuale, le osservazioni del consulente medico di parte possono giustificare un supplemento di verificazione quando pongano questioni cliniche o metodologiche non adeguatamente chiarite nella relazione originaria.
- La tutela dei dati relativi alla salute può imporre, in caso di diffusione del provvedimento, l’oscuramento delle generalità e di ogni elemento idoneo a rivelare lo stato sanitario degli interessati.
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