Cassazione Penale, Sentenza n. 16973/2023 del 20/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di revisione proposta avverso la condanna per omicidio e rapina (notte tra il 20 e 21 aprile 1991). L'istanza si fondava su un unico elemento nuovo: le sommarie informazioni rese da Anna Piludu il 28/12/2018, secondo cui avrebbe intrattenuto un rapporto sentimentale con il condannato nel 1990-1991 e che in quel periodo sarebbe stata con lui in orari compatibili con l'alibi (presenza in officina dalle 17, accompagnava il condannato a giocare la schedina verso le 21 e rimaneva in auto fino alle 23). La difesa sosteneva che tale dichiarazione, mai assunta in giudizio, fosse idonea a travolgere il giudicato e a rendere ammissibile la revisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che la Corte d'appello di Roma ha correttamente valutato, nella fase di delibazione dell'ammissibilità, l'astratta idoneità delle nuove dichiarazioni a incidere sul complessivo impianto probatorio della sentenza irrevocabile. La Corte ha ritenuto le dichiarazioni di Anna Piludu prive di riscontri esterni, inverosimili e verosimilmente costruite tardivamente come alibi ad hoc, soprattutto in presenza delle dichiarazioni lineari, precise e riscontrate di due collaboratori di giustizia. Consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Definisce i presupposti e i limiti dell'azione di revisione: la Corte valuta in sede di ammissibilità l'astratta idoneità dei nuovi elementi di prova a travolgere il giudicato; tali elementi devono essere attendibili e idonei a incidere sul complesso impianto probatorio.
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018 (Rv. 273029)
Principio secondo cui nella fase sommaria di ammissione della revisione il giudice può valutare l'affidabilità, la persuasività e la congruenza degli elementi nuovi rispetto al contesto probatorio già acquisito, senza travalicare i limiti della valutazione sommaria.
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 6359 del 20/05/1993 (Rv. 194581)
Conferma che la tardività dell'allegazione di un alibi costituisce elemento indiziante da tenere in conto nella valutazione dell'idoneità probatoria dell'elemento nuovo.
Massime di principio
- Nella fase di delibazione dell'istanza di revisione il giudice verifica l'astratta idoneità delle nuove prove a travolgere il giudicato, valutandone affidabilità e congruenza rispetto alle prove già acquisite; non si compie un esame pieno di merito.
- Prove nuove basate su dichiarazioni non corroborate e raccolte tardivamente hanno scarso valore e possono essere dichiarate inidonee a giustificare la revisione, soprattutto se contrastano con dichiarazioni pregresse ritenute attendibili e riscontrate.
- La tardività dell'alibi è un elemento indiziario rilevante: un alibi emerso molti anni dopo il fatto è più facilmente considerato sospetto o costruito ad hoc.
- Per ottenere l'ammissibilità della revisione è preferibile presentare elementi nuovi multipli o comunque dotati di riscontri esterni e oggettivi (documenti, riscontri materiali, testimonianze indipendenti) che possano incidere concretamente sul quadro probatorio.
- La dichiarazione di inammissibilità non sostituisce il giudizio di merito, ma rappresenta un filtro che tutela la stabilità del giudicato quando i nuovi elementi appaiono palesemente insufficienti o non credibili.
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