Cassazione Penale, Sentenza n. 30364/2024 del 24/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame che le aveva applicato una misura interdittiva (divieto temporaneo di esercitare attività d'impresa e di ricoprire uffici direttivi per 6 mesi) in relazione ai capi 4, 8 e 19, previa riqualificazione delle condotte nell'art. 10-quater del D.lgs. n. 74/2000. La difesa ha dedotto carenza di gravitaà indiziaria e di esigenze cautelari, rilevando che la Lo Russo era stata amministratrice della BM Servizi s.r.l. solo per un periodo molto breve (27 gennaio-12 marzo 2020, circa 44 giorni), nel quale non risultano atti riconducibili alle contestazioni (non sottoscrizione di contratti di appalto, mancato utilizzo di compensazioni, assenza di contatti con altri indagati), siccheù lo status formale di legale rappresentante non poteva di per se giustificare la misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondate e assorbenti le doglianze sulla gravitaà indiziaria. Ha rilevato che il Tribunale del Riesame non aveva dato adeguata risposta alle obiezioni relative al brevissimo periodo di carica della Lo Russo e non aveva accertato se e quando, nel periodo di interesse, fossero stati stipulati contratti o utilizzati i crediti fittizi in compensazione. Poicheù la connessione temporale e operativa fra la veste di amministratrice e gli atti contestati non era stata chiarita, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale del Riesame di Caltanissetta per nuovo giudizio, con l'ordine di approfondire la valutazione sulla partecipazione effettiva della ricorrente e sulle coordinate temporali delle condotte. L'accoglimento della censura sulla gravitaà indiziaria ha reso assorbente la critica sulle esigenze cautelari.
Norme richiamate
Norma sanzionatoria di natura contravvenzionale collegata all'illecito utilizzo di appalti per eludere obblighi di somministrazione o contributivi; la Corte osserva che trattandosi di contravvenzione la fattispecie non era idonea, di per seù, a fondare misure cautelari personali richieste nel procedimento cautelare
art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000
Reato fiscale richiamato dal Tribunale del Riesame quale riqualificazione di alcune condotte (fra cui l'utilizzo di crediti fittizi in compensazione); la Corte ricorda che, benché possibile la riqualificazione, la gravitaà indiziaria nei confronti di un soggetto richiede accertamenti temporali e probatori specifici che colleghino le condotte contestate al periodo di responsabilità dell'indagato
principio del ne bis in idem cautelare e limiti della replica cautelare rispetto a procedimenti fiscali precedenti
Il G.I.P. aveva ritenuto che risultanze di verifiche fiscali giaù denunciate presso sedi giudiziarie integrassero un ne bis in idem cautelare rispetto a nuove richieste di misura; la Corte sottolinea che occorre valutare con attenzione rapporti fra procedimenti e impedimenti alla rinnovazione della cautela
Massime di principio
- La sola qualifica formale di legale rappresentante in un periodo molto breve non basta, di per seù, a fondare la gravitaà indiziaria: occorre verificare la corrispondenza temporale fra la carica e gli atti contestati.
- Quando le accuse si fondano prevalentemente su documentazione contabile (ad es. crediti fittizi), il giudice deve specificare come quelle evidenze colleghino materialmente il singolo indagato alle singole operazioni contestate.
- Le riqualificazioni giuridiche delle condotte (es. reati fiscali anzicheù altre imputazioni) non sostituiscono l'obbligo di accertare il ruolo concreto e il momento della partecipazione dell'indagato.
- Se la fattispecie rilevante e di natura contravvenzionale, va considerato il limite all'impostazione cautelare rispetto a quelle violazioni, e l'idoneita della misura va valutata con prudenza.
- Le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, idoneitaà della misura) devono essere motivate con riferimento a elementi attuali e concreti; se la gravitaà indiziaria viene meno, anche l'esigenza cautelare decade.
- In caso di contestazioni complesse che coinvolgono piuù soggetti e societaà, il giudice deve determinare le coordinate temporali e operative di ciascun comportamento per evitare valutazioni apodittiche basate solo sullo status societario.
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