Cassazione Civile, Ordinanza n. 06374/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
A seguito dell'adozione di un decreto di espulsione nei confronti di un cittadino peruviano, il Questore, ritenendo sussistenti i presupposti dell'art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, disponeva misure alternative al trattenimento, consistenti nella consegna del passaporto e nell'obbligo di presentazione periodica in Questura; il Giudice di pace convalidava tali misure. Successivamente l'interessato proponeva istanza di riesame ex art. 14, comma 1-bis, deducendo che il giudice dell'impugnazione contro il decreto di espulsione aveva sospeso l'efficacia esecutiva di tale provvedimento presupposto, con conseguente caducazione delle misure esecutive e obbligo di restituzione del passaporto. Il Giudice di pace rigettava il riesame ritenendo che, in pendenza del ricorso contro l'espulsione, non vi fossero ragioni specifiche per modificare la convalida. Con il ricorso per cassazione l'interessato denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 15, comma 2, della Direttiva 2008/115/CE, sostenendo che la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di espulsione impedisce l'esecuzione e determina la perdita di efficacia delle misure alternative disposte in via esecutiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in tema di misure alternative al trattenimento previste dall'art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, il giudice deve verificare non solo l'esistenza formale del decreto di espulsione, ma anche la sua efficacia esecutiva. Poiché tali misure sono strumentali all'allontanamento coattivo e presuppongono un provvedimento espulsivo efficace, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di espulsione impone la revoca delle misure adottate, senza che possano rilevare autonome esigenze di pubblica sicurezza. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Giudice di pace di Monza in diversa composizione, affinché accerti in fatto se vi sia stata effettiva sospensione dell'efficacia del decreto di espulsione e provveda di conseguenza, liquidando anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286 del 1998
"Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace"
Le misure alternative al trattenimento sono adottabili e convalidabili solo in presenza di un provvedimento espulsivo esistente ed efficace; se l'efficacia esecutiva del decreto di espulsione è sospesa, le misure devono essere revocate.
art. 15, comma 2, Direttiva 2008/115/CE
Richiamato dal ricorrente a sostegno della necessità di considerare gli effetti della sospensione dell'efficacia esecutiva dell'espulsione.
art. 13 Cost.
La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale per sottolineare che il controllo del giudice sulla misura coercitiva deve essere pieno e non meramente formale.
Corte cost. n. 105 del 10/04/2001
È richiamata per il principio secondo cui il giudice della convalida deve verificare non solo il trattenimento ma anche il provvedimento espulsivo e le condizioni di legge che ne legittimano l'esecuzione.
art. 18 d.lgs. n. 150 del 2011
È il rimedio giurisdizionale la cui definizione può incidere sulla efficacia esecutiva del decreto di espulsione, circostanza decisiva per il riesame delle misure.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1
Richiamato per escludere che esigenze di pubblica sicurezza possano giustificare le misure alternative al trattenimento al di fuori del relativo procedimento di prevenzione.
Massime di principio
- Le misure alternative al trattenimento dello straniero sono strumenti accessori ed esecutivi rispetto al decreto di espulsione e presuppongono che quest'ultimo sia valido ed efficace al momento della loro applicazione e convalida.
- Il giudice della convalida o del riesame non si limita a controllare l'esistenza formale del decreto di espulsione, ma deve verificare anche che esso sia concretamente efficace ed eseguibile.
- Se l'efficacia esecutiva del provvedimento espulsivo presupposto è sospesa, le misure alternative al trattenimento perdono il loro fondamento e devono essere revocate, senza che possano essere valorizzate in via sostitutiva generiche esigenze di pubblica sicurezza.
- Nel procedimento di riesame delle misure alternative al trattenimento possono essere prese in considerazione sopravvenienze rilevanti sulla efficacia del provvedimento espulsivo presupposto, perché esse incidono direttamente sulla legittimità della misura coercitiva.
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