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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46639/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione deducente erronea applicazione di legge e carenza motivazionale: il ricorrente contestava l'assenza di adeguata motivazione circa la perdurante pericolosità e la capacità di mantenere contatti con il contesto criminale, evidenziando elementi concreti contrari (assenza di contatti nei tre anni in alta sicurezza, trasferimento in Repubblica Ceca prima dell'arresto, posizione non apicale nel clan).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse fornito motivazione specifica e congrua circa il "pericolo concreto" di mantenimento di contatti con il contesto criminale, fondandosi sull'intensità del ruolo del Rossetti nell'associazione dedita al narcotraffico, sul collegamento funzionale con il clan D'Alessandro e sull'assenza di indicatori di ravvedimento. La Corte ha inoltre richiamato la natura preventiva del regime 41-bis e la giurisprudenza della Corte EDU (Provenzano c. Italia) che ammette l'adozione del regime quando adeguatamente giustificata. Perciò non sussiste l'ipotesi di assoluta carenza di motivazione che giustifichi la cassazione; seguono condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ord. pen.

    Regime differenziato volto a prevenire e inibire i contatti tra detenuti e reti criminali; la sua applicazione è giustificata quando sussistono elementi che rendono ragionevole la presunzione di mantenimento di contatti in caso di regime ordinario.

  • art. 41-bis co. 2-sexies ord. pen.

    Limita il ricorso in Cassazione, avverso provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza su 41-bis, alla sola violazione di legge e alla verifica dell'eventuale assoluta carenza di motivazione (mancanza totale dei requisiti minimi di logicità o omessa valutazione di circostanze potenzialmente decisive).

  • legge n. 94 del 15 luglio 2009

    Richiamata nel testo come modifica che non ha alterato la natura preventiva del regime 41-bis.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 3 (giurisprudenza Corte EDU)

    "La Corte riconosce gli argomenti del Governo sulle finalità puramente preventive e di sicurezza - piuttosto che punitive – del regime carcerario speciale in questione, e il suo obiettivo di separare i contatti tra detenuti e le loro reti criminali" (Provenzano c. Italia, estratto)

    La Corte EDU ammette la compatibilità del regime 41-bis con l'art. 3 CEDU se l'applicazione è adeguatamente giustificata e proporzionata; la durata e le ragioni dell'estensione vanno valutate caso per caso.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (esempi)

    Sez. II n. 37100 del 7.7.2023; Sez. I n. 52054 del 29.4.2014; Sez. V n. 40673 del 30.5.2012

    Principi richiamati: il giudice d'appello deve motivare adeguatamente le ragioni di rigetto degli argomenti difensivi; l'intensità del ruolo associativo pregresso è un elemento decisivo nella valutazione del rischio di mantenimento di contatti; la natura preventive del 41-bis è consolidata.

Massime di principio

  • In ricorso per cassazione contro provvedimenti su 41-bis la Corte verifica solo la violazione di legge e l'eventuale assoluta carenza di motivazione: non rivede i fatti né le valutazioni di merito.
  • Per mantenere in vita l'applicazione del 41-bis è sufficiente dimostrare elementi che rendano ragionevole la presunzione di mantenimento di contatti con la rete criminale (intensità del ruolo, collegamenti funzionali con clan, assenza di indicatori di ravvedimento), non un accertamento di perdurante appartenenza attiva.
  • Argomenti difensivi come l'assenza di contatti censiti in detenzione, un trasferimento all'estero prima dell'arresto o una posizione non apicale nel sodalizio possono concorrere a mitigare il quadro, ma non sono in themselves determinanti se il giudice ritiene preponderanti altri indicatori di pericolosità.
  • La motivazione del provvedimento deve affrontare e spiegare, anche brevemente, perché gli argomenti difensivi ritenuti rilevanti siano ininfluenti o insufficienti; l'omissione di una circostanza potenzialmente decisiva può integrare carenza motivazionale assoluta.
  • La compatibilità del regime 41-bis con i diritti fondamentali (art. 3 CEDU) è valutata dalla Corte EDU caso per caso: le misure preventive che limitano i contatti sono ammissibili se adeguatamente motivate e proporzionate.

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