Cassazione Penale, Sentenza n. 4916/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la ricusazione del Giudice Di Martino sostenendo l'esistenza di una grave inimicizia ex art. 36, comma 1, lett. d) c.p.p., perché la moglie del giudice, avv. Tidona, sarebbe stata sollevata dall'incarico (su istanza del ricorrente) e poi fatta oggetto di un esposto/denuncia da parte di un assistito del MESSINA. La Corte d'appello ha ritenuto che i fatti non rientrino nelle ipotesi tassative di cui all'art. 36 e, ricondotti alla fattispecie della lett. h) ("altre gravi ragioni di convenienza"), ha escluso l'ammissibilità della ricusazione ai sensi dell'art. 37; il ricorrente ha impugnato tale ordinanza in cassazione denunciandone la motivazione come erronea, contraddittoria e illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha rilevato che il ricorso non ha specificato gli atti e i documenti posti a fondamento delle doglianze, violando i requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., e si è limitato ad asserti apodittici senza confrontarsi con la motivazione del giudice di merito. Sul merito ha confermato il principio secondo cui la mera presentazione di una denuncia o l'avvio di un procedimento da parte di un terzo (qui: un assistito del ricorrente) non basta a fondare la ricusazione per inimicizia; inoltre, nel caso specifico non è stato il ricorrente a denunciare la coniuge del giudice. Per questi motivi ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Definisce i casi tassativi di ricusazione (fra cui la lettera d) che riguarda la grave inimicizia); la Corte territoriale ha valutato che i fatti dedotti non rientrassero nelle ipotesi previste dall'articolo e la Cassazione ha richiamato la necessità di una inimicizia effettiva e diretta tra giudice e parte per far valere tale causa.
Disciplina le conseguenze della ricusazione: la Corte d'appello ha ritenuto applicabile il combinato disposto con l'art. 36 (escludendo l'ammissibilità quando la ragione ricondotta fosse quella indicata alla lett. h) dell'art. 36).
art. 36, comma 1, lett. h) c.p.p.
"altre gravi ragioni di convenienza"
La Corte di merito ha ricondotto il caso a questa ipotesi residuale e, ai sensi dell'art. 37, ha escluso che potesse dar luogo alla ricusazione; la Cassazione l'ha ritenuta corretta come inquadramento alternativo e non sufficiente a giustificare la ricusazione.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Consente il ricorso per cassazione per motivi che includono l'"erroneità, contraddittorietà e illogicità" della motivazione; la Corte ha richiamato questo vizio ma ha escluso che fosse dimostrato in modo specifico dal ricorrente.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Imporre la specificità della indicazione dei motivi nel ricorso; la Cassazione ha ritenuto il ricorso generico perché si è limitato a rinviare all'istanza di merito senza indicare specificamente gli atti o riprodurli.
Norma richiamata nei principi sul corretto svolgimento dell'impugnazione e sulla necessità di non costringere la Corte a ricercare autonomamente gli atti a fondamento del motivo di cassazione.
Prevede la condanna alle spese e, in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile, la soglia di colpa che giustifica l'assegnazione di una somma alla Cassa delle ammende; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente a pagare euro 2.000.
Massime di principio
- La mera presentazione di una denuncia o l'avvio di un procedimento da parte della parte o di un terzo non costituiscono, di per sé, prova di grave inimicizia idonea a giustificare la ricusazione del giudice.
- Per far valere in cassazione la carenza o l'illogicità della motivazione di merito occorre indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali si fonda la censura; il rinvio generico all'atto originario è causa di inammissibilità.
- La ricusazione per inimicizia richiede elementi concreti e una relazione diretta tra la condotta o gli interessi del giudice (o suoi stretti congiunti) e la parte; situazioni indirette o riferite a terzi sono valutate con maggior rigore.
- Se il caso è ricondotto a "altre gravi ragioni di convenienza" (lett. h) dell'art. 36), la disciplina dell'art. 37 può impedire la ricusazione laddove la norma non la preveda espressamente; occorre quindi distinguere attentamente la fattispecie invocata.
- Ricorsi manifestamente generici o strumentali possono comportare la condanna alle spese e l'irrogazione di somme a titolo di ammenda/risarcimento per responsabilità processuale.
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