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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34320/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Lombardia che aveva rigettato il suo appello e quello incidentale della società, in una controversia relativa ad avvisi di accertamento per imposte dirette, IRAP e IVA degli anni 2003-2005. Nel merito della lite, la CTR aveva escluso la legittimità del recupero a tassazione degli interessi passivi dedotti dalla contribuente, ritenendo non elusivo il finanziamento infragruppo ricevuto dalla controllante inglese, e aveva invece ritenuto non giustificati i recuperi di costi per lo spostamento di linee e di compensi ai revisori contabili. La contribuente, nel corso del giudizio di legittimità, aveva chiesto la definizione agevolata delle controversie pendenti ai sensi del d.l. n. 119 del 2018 e, successivamente, l'estinzione del processo. Il Pubblico Ministero aveva concluso chiedendo anch'egli la dichiarazione di estinzione.

La decisione

La Corte ha rilevato che la contribuente aveva presentato istanza di sospensione e domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con pagamento delle somme dovute. Poiché entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti aveva chiesto la trattazione e non risultava un diniego della definizione, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi del comma 13 dell'art. 6 citato. Le spese del processo estinto sono state poste a carico della parte che le ha anticipate.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018

    richiamato come base dell'istanza di sospensione del giudizio presentata dalla contribuente in pendenza di domanda di definizione agevolata

  • art. 6, commi 7 e 13, d.l. n. 119/2018

    la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, se perfezionata e non seguita da istanza di trattazione entro il termine previsto, determina l'estinzione del processo

  • L. 17 dicembre 2018, n. 136

    legge di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata nel provvedimento

  • art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018

    in mancanza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e di diniego della definizione, il processo si estingue; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate

Massime di principio

  • La presentazione di una valida domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, accompagnata dal pagamento degli importi dovuti, può incidere sul giudizio di legittimità fino a determinarne l'estinzione se non viene richiesta la prosecuzione entro il termine previsto dalla disciplina speciale.
  • Nel regime della definizione agevolata delle liti tributarie, la mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il termine di legge, in assenza di un diniego della definizione tempestivamente impugnato, comporta l'estinzione del processo per effetto automatico della norma speciale.
  • Quando il giudizio si estingue per definizione agevolata della controversia tributaria, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
  • La decisione di estinzione prescinde dall'esame dei motivi di ricorso nel merito, ove sia intervenuta la sopravvenuta causa estintiva prevista dalla normativa speciale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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