Cassazione Civile, Ordinanza n. 06862/2026 del 22/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La lite nasce da due contratti di appalto, stipulati per la realizzazione di un interporto in due lotti, successivamente modificati con atti aggiuntivi che hanno rideterminato oggetto, importi e durata dei lavori. L'appaltatrice ha chiesto la risoluzione dei contratti per inadempimento della committente, sostenendo il mancato pagamento di certificati e stati di avanzamento, la mancata contabilizzazione di lavori eseguiti, la nullità di una clausola del capitolato che subordinava i pagamenti all'effettiva erogazione dei finanziamenti da parte di enti terzi, e il diritto a somme ulteriori per riserve e danni. La committente ha resistito, eccependo che i crediti non fossero esigibili fino all'effettivo versamento dei finanziamenti, che l'appaltatrice avesse sospeso illegittimamente i lavori, e ha chiesto in via riconvenzionale l'accertamento della legittimità della risoluzione dei contratti per grave inadempimento dell'appaltatrice e il risarcimento dei danni per maggiori costi di riaffidamento, vizi dell'opera e perdita di redditività e finanziamenti. In appello la Corte ha confermato la sostanziale soccombenza di entrambe le parti sulla maggior parte delle domande, ma ha riconosciuto all'appaltatrice anche il corrispettivo per alcune fondazioni della palazzina uffici non contabilizzate; entrambe le parti hanno poi proposto ricorso per cassazione. Il ricorso principale lamentava, in sintesi, l'omesso esame di fatti decisivi e vizi motivazionali su maggiori oneri, danni da perdita di profitti e riconoscimento del compenso per le fondazioni; il ricorso incidentale censurava l'interpretazione della clausola sui pagamenti, la qualificazione della risoluzione e il mancato riconoscimento del credito transattivo e delle spese. La Cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale, ritenendo che le censure mirassero a una rivalutazione del merito, fossero in parte coperte da doppia conforme, o non colpissero specificamente la ratio decidendi; ha compensato le spese tra le parti principali e ha condannato l'appaltatrice a rifondere le spese alla Regione Lazio, mentre nulla ha disposto per le parti intimate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società committente e inammissibile il ricorso incidentale della società appaltatrice. Ha confermato quindi, nei limiti del giudizio di legittimità, la decisione della Corte d'appello di Roma che aveva respinto le principali doglianze della committente, accolto solo parzialmente l'appello incidentale dell'appaltatrice riconoscendole un ulteriore importo per opere di fondazione non contabilizzate, e comunque mantenuto ferma la declaratoria di risoluzione dei contratti per inadempimento dell'appaltatrice. Sul piano processuale, la Corte ha compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione tra le due società e ha condannato l'appaltatrice al rimborso delle spese in favore della Regione Lazio.
Norme richiamate
art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo e non consente di ottenere una rivalutazione delle prove o delle deduzioni difensive; è inoltre inammissibile in caso di doppia conforme se non si indicano ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.
art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c.
Non può essere utilizzato per censurare semplicemente una motivazione ritenuta poco persuasiva; rileva solo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante o la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
In presenza di doppia conforme, la sentenza d'appello che conferma quella di primo grado non è impugnabile in cassazione con il vizio di cui all'art. 360, n. 5, salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
L'interpretazione del capitolato speciale e delle clausole contrattuali è questione di fatto riservata al giudice di merito; in cassazione non è consentita una mera contrapposizione di una diversa lettura plausibile.
La clausola va interpretata nel quadro complessivo del testo contrattuale, non in modo atomistico.
La Corte ha escluso che la clausola sui pagamenti potesse essere trattata come vera e propria condizione sospensiva, ritenendola invece una disciplina del tempo dell'adempimento.
In caso di contratti con prestazioni corrispettive, la risoluzione per inadempimento richiede la comparazione del comportamento complessivo delle parti al fine di individuare quale inadempimento sia stato prevalente e causalmente decisivo.
La diffida ad adempiere è inefficace se, sulla base delle emergenze di causa, non risultano crediti effettivamente esigibili della parte diffidante tali da giustificare l'intimazione.
Una volta intervenuta la risoluzione per inadempimento, le pretese economiche si regolano secondo gli effetti restitutori e risarcitori propri della risoluzione, non secondo la logica delle riserve contrattuali.
L'eccezione di inadempimento non è giustificata quando i crediti invocati come controprestazione non risultano esigibili o non sono stati adeguatamente fatti valere secondo la disciplina applicabile.
Richiamato come norma di definizione del contratto di appalto nel contesto della controversia.
Richiamato per sostenere la natura transattiva di atti aggiuntivi che avrebbero riconosciuto parte delle riserve.
Richiamato in tema di efficacia e portata della transazione rispetto alle posizioni contrattuali.
La condanna alle spese segue il principio di soccombenza, secondo il quale soccombente è la parte che abbia dato causa alla lite o abbia tenuto un comportamento processuale ingiustificato.
La ripartizione o compensazione delle spese in caso di soccombenza reciproca rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile solo nei limiti di legge.
La censura è ammissibile solo se la decisione abbia omesso di pronunciarsi sul tema devoluto; non basta che la motivazione appaia, secondo la parte, inconferente.
La prova dei fatti posti a fondamento delle domande risarcitorie grava sulla parte che li allega; la documentazione insufficiente non soddisfa l'onere probatorio.
L'appello deve essere specifico; un motivo generico, che non confronti la ratio della decisione impugnata, è inammissibile.
art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti.
art. 119 d.P.R. 554/1999
È richiamato come base del provvedimento di risoluzione della stazione appaltante per grave inadempimento dell'appaltatore.
art. 121 d.P.R. 554/1999
È richiamato nella decisione di primo grado in relazione alla quantificazione del credito dell'appaltatrice dopo la risoluzione.
art. 26 L. 109/1994
Richiamato nel contesto della disciplina delle riserve e della pretesa procedura che l'appaltatrice assumeva di avere rispettato o che la controparte contestava.
Richiamato dalla parte ricorrente incidentale per sostenere la vincolatività delle tempistiche di certificazione e pagamento.
Richiamato dalla parte ricorrente incidentale per sostenere la vincolatività delle tempistiche di certificazione e pagamento.
Richiamato per sostenere la nullità di pattuizioni derogatorie alla disciplina legale dei pagamenti.
Richiamato per sostenere la nullità parziale o l'invalidità di clausole contrattuali difformi dalla disciplina legale.
Richiamato in tema di tempo dell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria.
Richiamato in relazione alla forma scritta dei contratti e delle loro modificazioni.
art. 16 r.d. 2440/1923
Richiamato per escluderne l'applicazione a una s.p.a. di diritto privato, pur operante mediante procedure di evidenza pubblica.
Invocato dalla parte attrice per chiedere il risarcimento dei danni nei confronti della stazione appaltante e degli enti finanziatori.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito, salvo il rigoroso vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non copre la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o di deduzioni difensive, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- L'interpretazione di un contratto o di un capitolato speciale è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di interpretazione o per omesso esame di un fatto decisivo, non per la mera preferenza di una lettura alternativa.
- Nell'interpretazione delle clausole contrattuali occorre procedere dal dato letterale al coordinamento sistematico dell'intero testo, e il comportamento complessivo delle parti assume rilievo solo in via sussidiaria quando i criteri letterale e sistematico non siano sufficienti.
- Nei contratti a prestazioni corrispettive, quando siano dedotte reciproche inadempienze, il giudice deve comparare il comportamento complessivo delle parti per individuare quale sia l'inadempimento prevalente e causalmente determinante della risoluzione.
- Una clausola che collega il pagamento dell'appaltatore all'effettiva erogazione dei finanziamenti da parte di terzi può valere come disciplina del tempo dell'adempimento e non è per ciò solo nulla come deroga vietata alla disciplina degli interessi moratori.
- Dopo la risoluzione per inadempimento dell'appalto, le pretese economiche delle parti vanno ricondotte alla disciplina degli effetti restitutori e risarcitori della risoluzione, non all'istituto delle riserve, che presuppone un contratto ancora efficace.
- L'onere di provare i fatti costitutivi delle domande risarcitorie e dei maggiori oneri lamentati grava sulla parte che li allega; la consulenza tecnica di parte non ha valore probatorio autonomo e la consulenza d'ufficio non può essere usata per colmare lacune probatorie sostanziali.
- La rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e il suo mancato esercizio non è di regola censurabile in cassazione.
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