Cassazione Penale, Sentenza n. 5011/2025 del 07/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione, sostenendo che il giudice non aveva valutato la validità del titolo esecutivo (sentenza n. 553/2002) e la possibilità che gli immobili oggetto dell'ordine fossero stati realizzati prima del marzo 1993 e pertanto coperti dalle istanze di condono edilizio presentate dai ricorrenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per aspecificità, rilevando che il giudice dell'esecuzione aveva motivato la decisione indicando atti (note del Comune e della Polizia Municipale) che dimostravano come gli immobili sottoposti a demolizione fossero stati ultimati nel 1994 e nel 2000, dunque non sanabili ai sensi della legge n.724/1994. Perciò la censura dei ricorrenti non ha offerto una correlazione specifica con le ragioni poste dal giudice impugnato. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata dai ricorrenti per contestare l'ordinanza; la Corte non ha ritenuto fondata la doglianza relativa a inosservanza/erronea applicazione di questa norma, perché la questione sulla validità del titolo esecutivo era stata affrontata e motivata dal giudice del rinvio
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Invocata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per aspecificità, ossia per la mancanza di correlazione tra le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione e le motivazioni rese dal giudice impugnato
legge 23 dicembre 1994, n. 724 (condono edilizio), art. 39
La valutazione del giudice dell'esecuzione si è focalizzata sul criterio temporale per l'accesso al condono: le opere ultimate successivamente al 31/12/1993 sono state ritenute non sanabili, così legando l'inammissibilità delle istanze di revoca alla data di ultimazione accertata dagli atti amministrativi
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione all'irrogazione della somma a favore della Cassa delle Ammende; la Corte, pur ritenendo non emergere elemento che la parte avesse proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, ha comunque disposto il pagamento di una somma equitativamente determinata
Cass. Sez. III penale, sent. n. 43186/2017
Precedente richiamato in motivazione che aveva annullato un'ordinanza di revoca dell'ordine di demolizione; il riferimento evidenzia il quadro giurisprudenziale relativo alla verifica dell'identità dell'immobile soggetto a demolizione rispetto a quello per cui è stata chiesta la sanatoria
Massime di principio
- Quando si chiede la revoca di un ordine di demolizione fondandosi su istanze di condono, è decisivo dimostrare in modo specifico e documentato che l'immobile condannato coincide con quello per cui è stata rilasciata la sanatoria o, alternativamente, che le opere sono state ultimate entro i termini utili per il condono.
- Il giudice dell'esecuzione può validamente avvalersi di atti amministrativi (comunicazioni del Comune, rilievi della Polizia Municipale, certificazioni di ultimazione lavori) per accertare la data di ultimazione delle opere e decidere sull'ammissibilità della sanatoria.
- In impugnazioni in Cassazione è necessario confrontarsi direttamente e punto per punto con le motivazioni del provvedimento impugnato: censure generiche o non correlate alle argomentazioni del giudice sono suscettibili di inammissibilità per aspecificità ai sensi dell'art. 591 c.1 lett. c) cod. proc. pen.
- La dichiarazione d'inammissibilità può comportare condanna alle spese e, a norma della giurisprudenza costituzionale e della Corte, l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle Ammende anche quando non emergano elementi di grave colpa, purché sia ritenuto equo il suo irrogarsi nelle circostanze del caso.
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