Ordinanza n. 278/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria e atti della prova di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, con collocazione della ricorrente al quindicesimo posto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto rettorale recante i risultati delle prove di ammissione, l’elenco degli idonei, gli atti e le operazioni di correzione della prova scritta, la relativa griglia, il questionario e il foglio risposte, nonché i verbali della commissione e la banca dati dei quesiti. Ha contestato, in particolare, la presenza e la valutazione del quesito n. 1, relativo all’eritropoietina, ritenuto viziato, deducendo che tale quesito avrebbe inficiato il punteggio conseguito nella prova scritta e il punteggio complessivo, determinando la collocazione in graduatoria alla posizione n. 15 anziché in una posizione poziore. Ha chiesto, in via cautelare, la rettifica del punteggio e l’inclusione nella posizione spettante, nonché l’accertamento della propria posizione e il risarcimento del danno in forma specifica. Le amministrazioni hanno eccepito profili di inammissibilità, il cui esame è stato riservato alla fase di merito.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Pur riservando alla sede di merito l’esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dall’amministrazione, ha ritenuto insussistente, allo stato, il periculum in mora richiesto per la concessione della tutela cautelare. In particolare, non risultava ancora determinato, con il decreto ministeriale previsto dall’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 368/1999, il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione; tale circostanza impediva di ravvisare un pregiudizio cautelare attuale e concreto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti della tutela cautelare, in particolare della necessità di un periculum in mora attuale e concreto.
art. 35, comma 2, d.lgs. n. 368/1999
Il decreto ministeriale di determinazione del numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione costituisce, nella fattispecie, un elemento necessario per valutare l’attualità del pregiudizio cautelare.
La ricorrente ha richiamato la norma per chiedere il risarcimento del danno in forma specifica; tale domanda non è stata definita nel merito in sede cautelare.
Massime di principio
- La tutela cautelare non può essere concessa in assenza di un periculum in mora attuale e concreto; quando l’effettiva incidenza della posizione del ricorrente dipende dalla futura determinazione amministrativa dei posti disponibili, il pregiudizio non è ancora sufficientemente attuale.
- Nella fase cautelare il giudice può riservare alla sede di merito l’esame dei profili di inammissibilità dedotti dall’amministrazione, ove tali questioni non siano necessarie per definire la domanda cautelare.
- Nelle procedure di ammissione a scuole di specializzazione, la valutazione cautelare della lesione derivante dalla posizione in graduatoria può richiedere la previa determinazione ministeriale del numero dei posti assegnati alle singole scuole.
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