Cassazione Penale, Sentenza n. 46191/2023 del 16/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione in ragione della rinuncia all'impugnazione (art. 591, lett. d), c.p.p.). Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in via equitativa, della somma di euro 500,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000 e valutando che non risulta colpa nella proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 27/09/2021. Successivamente il ricorrente ha depositato rinuncia all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse, senza specificarne le cause. Il Pubblico Ministero ha chiesto l'estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia.
Norme richiamate
art. 591, lett. d), codice di procedura penale
La rinuncia dell'imputato all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
art. 616, codice di procedura penale
Consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in via equitativa; applicata qui per euro 500,00.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata come parametro interpretativo per la determinazione dell'importo equitativo da versare alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La rinuncia dell'imputato all'impugnazione comporta, di norma, l'inammissibilità del ricorso di cassazione: il procedimento viene dichiarato estinto/inammissibile.
- Il Pubblico Ministero può chiedere l'estinzione del procedimento dopo la rinuncia; il giudice verifica la forma e l'effetto della rinuncia e pronuncia di conseguenza.
- Anche in assenza di specificazione delle ragioni della sopravvenuta carenza di interesse, la rinuncia produce l'effetto di inammissibilità; tuttavia il giudice può comunque irrogare oneri pecuniari in favore della Cassa delle ammende.
- La Corte può quantificare in via equitativa una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la presenza o meno di colpa nella proposizione del ricorso influisce sulla misura ma non necessariamente evita la condanna economica.
- Per evitare sanzioni o oneri, è consigliabile che la parte che rinuncia specifichi le ragioni della sopravvenuta carenza di interesse o valuti attentamente la strategia difensiva prima di proporre ricorso.
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