Sentenza del 06/06/2018 n. 14578 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio relativa alla pretesa tributaria derivante da un avviso di accertamento emesso per l'IRPEG dovuta dalla S. s.r.l. nell'anno 2000, a seguito dell'omessa dichiarazione di una plusvalenza di Lire 180.000.000 realizzata con la vendita di un terreno edificabile. G.P. contestava, in particolare, la propria legittimazione passiva, sostenendo di essere stato coinvolto esclusivamente in quanto ex socio della società, nonché l'assenza dei presupposti per imputargli il debito tributario sociale e la carenza di motivazione della pretesa. I cinque motivi denunciavano violazione dell'art. 112 c.p.c., violazioni di legge, vizi di motivazione e mancato accertamento della colpa dei soggetti indicati dall'art. 2495 c.c. La Corte ha rilevato che le censure erano generiche, confuse e non adeguatamente riferite ai motivi di ricorso per cassazione previsti dall'art. 360 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato integralmente inammissibile il ricorso. Il primo motivo non indicava con chiarezza il vizio denunciato e non individuava specificamente le omissioni della sentenza impugnata. Il secondo, terzo e quarto motivo cumulavano genericamente violazioni di legge e vizi motivazionali, senza indicare le norme effettivamente violate né spiegare il contrasto tra la decisione e tali norme. Il quinto motivo era inoltre diretto contro l'avviso di accertamento, anziché contro specifiche parti della sentenza, mentre il giudizio di cassazione riguarda la legittimità della decisione impugnata. G.P. è stato condannato a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio, liquidate in 7.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte dalle parti. La censura per omessa pronuncia deve però individuare con precisione la domanda o questione non esaminata e deve essere correttamente ricondotta al motivo di ricorso per cassazione applicabile.
Individua tassativamente i motivi per i quali è possibile proporre ricorso per cassazione. Ogni motivo deve specificare quale vizio viene denunciato e deve illustrare in modo coerente le ragioni della censura.
Richiede che il ricorso per cassazione contenga, a pena di inammissibilità, i motivi specifici per i quali si chiede la cassazione della sentenza. Non è sufficiente elencare norme o precedenti: occorre spiegare il loro concreto rapporto con la decisione impugnata.
È stato richiamato dal ricorrente in relazione alla responsabilità dei soci o di altri soggetti dopo la cancellazione della società. La sentenza non ha esaminato nel merito tale questione, poiché ha definito il giudizio dichiarando inammissibile il ricorso per carenza di specificità dei motivi.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione ogni motivo deve indicare chiaramente il vizio denunciato, la norma di riferimento e il passaggio specifico della sentenza che si ritiene errato; la genericità comporta l'inammissibilità.
- Non è sufficiente cumulare nello stesso motivo violazione di legge, omessa pronuncia e vizio di motivazione senza distinguere le rispettive argomentazioni e i diversi requisiti previsti dalla legge.
- La violazione di legge deve essere dimostrata spiegando quale interpretazione della norma sia stata erroneamente adottata dal giudice e quale sarebbe quella corretta; il semplice elenco di norme e precedenti non è sufficiente.
- Il ricorso per cassazione deve criticare la sentenza impugnata, non limitarsi a contestare direttamente l'avviso di accertamento o gli atti amministrativi originari.
- La questione della responsabilità dell'ex socio per debiti tributari della società può richiedere specifici accertamenti sui presupposti normativi e sulla condotta colposa, ma tali questioni non vengono esaminate se il ricorso è dichiarato inammissibile per difetti formali.
- L'esito processuale può dipendere esclusivamente dalla corretta tecnica di redazione del ricorso, anche senza una decisione nel merito sulla fondatezza della pretesa tributaria.
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