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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31767/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una società correntista volta a ottenere la rideterminazione del saldo di un rapporto di conto corrente intrattenuto per più anni con la banca e la conseguente ripetizione degli importi asseritamente indebitamente addebitati. In primo e secondo grado la domanda è stata respinta perché la società non aveva prodotto tutta la documentazione necessaria, in particolare tutti gli estratti conto dell'intero periodo e la documentazione del conto anticipi collegato, ritenuti indispensabili per la ricostruzione completa del rapporto; inoltre i giudici di merito hanno ritenuto che i tassi, le commissioni, le spese, la capitalizzazione e le valute fossero stati pattuiti contrattualmente e applicati nel rispetto delle pattuizioni, senza superamento del tasso soglia. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza d'appello per omessa motivazione tecnico-scientifica sul dissenso rispetto alla CTU, in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 61 e 62 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale si fosse discostata dalla consulenza tecnica senza indicare le ragioni tecnico-scientifiche del dissenso.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi, perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: non risultava depositata la relata di notifica della sentenza impugnata, né tale documento era comunque nella disponibilità della Corte o della controparte. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, quando il ricorrente allega la notificazione della sentenza, deve depositarne la copia munita di relata nel termine di legge, pena l'improcedibilità; ha inoltre escluso che la procedibilità potesse essere salvata dalla sola data di pubblicazione della sentenza, poiché il ricorso era stato notificato oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, perché la resistente era rimasta intimata. È stata poi dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per denunciare la nullità della sentenza, ma i motivi non sono stati esaminati per la preclusione processuale dell'improcedibilità.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità della sentenza d'appello per motivazione insufficiente o assente sul dissenso rispetto alla CTU.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove e il discostamento dalla CTU.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che la Corte d'appello avrebbe valutato le prove in modo non conforme ai canoni legali.

  • art. 61 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 62 c.p.c. in tema di consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 62 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 61 c.p.c. in tema di consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 369, comma 1 c.p.c.

    La mancata produzione della copia autentica della sentenza con la relata di notifica, quando la sentenza si assume notificata, comporta improcedibilità del ricorso.

  • art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.

    Norma violata per omesso deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata.

  • art. 372 c.p.c.

    La documentazione mancante non può essere recuperata mediante successiva produzione tardiva.

  • art. 325 c.p.c.

    Se la sentenza è notificata, decorre il termine breve per impugnare; la procedibilità può essere salvata solo se il ricorso è notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

  • art. 327 c.p.c.

    In assenza di allegazione della notificazione della sentenza, opera il termine lungo per impugnare.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Dichiarati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • D.M. 12 luglio 2012, n. 140

    Richiamato solo per affermare la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente allega che la sentenza impugnata gli è stata notificata, ha l'onere di depositare, a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza munita di relata di notifica o della documentazione equipollente prevista per la notificazione a mezzo PEC.
  • La mancanza della relata di notificazione non è sanabile con un successivo deposito tardivo ai sensi dell'art. 372 c.p.c., poiché il deposito richiesto dall'art. 369 c.p.c. è funzionale a consentire immediatamente la verifica della tempestività dell'impugnazione e del formarsi del giudicato.
  • L'improcedibilità del ricorso può essere rilevata d'ufficio e senza contraddittorio sul punto, trattandosi di un requisito processuale dell'impugnazione.
  • La procedibilità può essere comunque salvata, nonostante l'omesso deposito della relata, se dagli atti risulta che il ricorso per cassazione è stato notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata, poiché in tal caso la tempestività è verificabile sulla base della sola data di pubblicazione.
  • In materia di revisione del saldo di conto corrente, la parte attrice che chiede la ripetizione dell'indebito deve produrre la documentazione necessaria a ricostruire integralmente il rapporto, compresi gli estratti conto dell'intero periodo e gli atti relativi ai conti accessori collegati, quando rilevanti per la ricostruzione delle poste contestate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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