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Ordinanza

Ordinanza n. 3387/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202506575

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Verbale di correzione delle prove scritte n. 3 della Sottocommissione n. 2 presso la Corte di Appello di Bari del 20 novembre 2025, adottato in esecuzione di precedenti ordinanze del Consiglio di Stato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato)

Prevale il privato

La controversia

Il candidato ha promosso un incidente di esecuzione per ottenere la declaratoria di nullità o inefficacia degli atti adottati dall'Amministrazione in esecuzione delle ordinanze del Consiglio di Stato n. 3361 dell'11 settembre 2025 e n. 8307 del 23 ottobre 2025, concernenti la mancata ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione alla professione forense. Ha dedotto che la Commissione aveva nuovamente corretto il suo elaborato senza previamente cancellare i segni grafici apposti durante la precedente correzione, così da non assicurare in modo assoluto il rispetto dell'anonimato. Ha quindi chiesto una nuova correzione dell'elaborato e l'adozione di misure idonee a garantire effettivamente l'anonimato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata la domanda, rilevando che la mancata cancellazione dei segni grafici della precedente correzione non aveva garantito le condizioni di anonimato richieste dal dictum giudiziale. Ha pertanto dichiarato inefficace il verbale di correzione delle prove scritte n. 3 della Sottocommissione n. 2 presso la Corte di Appello di Bari del 20 novembre 2025. Ha disposto che l'elaborato del candidato, insieme ad altri quattro elaborati corretti nella stessa seduta, fosse trasmesso in forma anonima alla Commissione per l'abilitazione alla professione di avvocato presso la Corte di Appello di Catanzaro, senza voto, segni grafici o riferimenti alle precedenti ordinanze e alla presente ordinanza, per una nuova valutazione entro venti giorni dalla trasmissione. Il Ministero avrebbe dovuto trasmettere gli atti entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Le spese dell'incidente di esecuzione sono state compensate. Il Collegio ha inoltre richiamato il criterio secondo cui, quando il Consiglio di Stato conferma la decisione di primo grado mantenendone il contenuto dispositivo e conformativo, la competenza sull'ottemperanza resta al TAR; nel caso concreto, tuttavia, ha deciso direttamente l'incidente di esecuzione relativo alle proprie ordinanze.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale dell'ordinanza.

  • art. 113, comma 1, c.p.a.

    Richiamato nella ricostruzione del criterio di riparto della competenza in materia di ottemperanza tra TAR e Consiglio di Stato, in relazione al contenuto dispositivo e conformativo della pronuncia di secondo grado.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, quale base per l'oscuramento dei dati identificativi della parte.

Massime di principio

  • Nell'esecuzione di una pronuncia amministrativa che imponga la rinnovazione della correzione di un elaborato concorsuale, l'Amministrazione deve assicurare effettivamente e non solo formalmente l'anonimato del candidato; la permanenza di segni grafici derivanti dalla precedente correzione può rendere inefficace la nuova correzione.
  • Quando una nuova correzione deve svolgersi in condizioni di anonimato, gli elaborati devono essere trasmessi alla commissione senza indicazione del voto, senza segni grafici identificativi e senza riferimenti alle pronunce giudiziali che hanno disposto la rinnovazione, così da evitare condizionamenti o possibilità di identificazione.
  • Il verbale di correzione adottato in violazione delle modalità conformative stabilite dal giudice dell'ottemperanza può essere dichiarato inefficace, con conseguente obbligo dell'Amministrazione di procedere a una nuova valutazione secondo modalità puntualmente indicate dal giudice.
  • In applicazione del principio del doppio grado di giudizio, la competenza sull'ottemperanza resta al TAR quando la pronuncia di appello conferma quella di primo grado conservandone il contenuto dispositivo e conformativo; tale identità può sussistere anche se il Consiglio di Stato modifica profili marginali, come la misura o la decorrenza degli interessi.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicità

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