Cassazione Penale, Sentenza n. 4507/2023 del 02/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della dichiarazione di inammissibilità dell'istanza personale di sostituzione della misura carceraria con arresti domiciliari presso lo studio del difensore. Il GIP aveva ritenuto l'istanza inammissibile per mancata notificazione alla persona offesa e per difetto di nova. Il ricorrente, tramite difensore, denunciava violazione dell'art. 299, comma 4-bis c.p.p. e vizio di motivazione, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite (sent. n.17156/2021, Gallo) secondo cui, nei delitti con violenza alla persona, la richiesta di revoca/sostituzione deve essere notificata al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa solo se questa abbia dichiarato o eletto domicilio; nel caso concreto la parte offesa non aveva né difensore né domicilio eletto, quindi (secondo il ricorrente) la notificazione non era dovuta.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso proposto per cassazione inammissibile nella forma esperita e ha proceduto alla sua riqualificazione in appello cautelare ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Catania per il giudizio. Il Collegio ha ribadito il consolidato principio secondo cui il provvedimento del GIP che respinge la richiesta di revoca o modifica di una misura cautelare personale non è impugnabile per cassazione con rito per saltum, essendo il rimedio corretto l'appello cautelare (art. 311 c.p.p.) nei casi previsti. Non è stata pronunciata alcuna decisione di merito sulla questione della notificazione alla persona offesa o sul difetto di nova; la pronuncia ha avuto carattere esclusivamente di riclassificazione e di rinvio agli organi territorialmente competenti.
Norme richiamate
art. 299, comma 4-bis, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma violata rispetto alle modalità di impugnazione della decisione del GIP; la Corte non ha statuìto sulla violazione di merito di tale norma ma ha riqualificato il rimedio processuale proposto.
La Corte ha richiamato il principio che il rimedio esperibile contro le ordinanze che dispongono la restrizione della libertà è l'appello previsto da questa norma; pertanto il ricorso per cassazione non è il mezzo idoneo per impugnare il diniego del GIP alla revoca/modifica di misure cautelari personali.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Fondamento giuridico per la riqualificazione dell'impugnazione: la Corte ha applicato questa disposizione per qualificare il ricorso presentato come appello e per disporre la trasmissione degli atti al giudice competente.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla trasmissione degli atti al tribunale competente; la cancelleria è incaricata delle formalità previste.
Sez. Unite, sent. n. 17156 del 30/09/2021 (Gallo)
Nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere notificata, a cura del richiedente, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, a condizione, in quest'ultimo caso, che essa abbia dichiarato o eletto domicilio
Richiamata dal ricorrente per sostenere l'assenza di obbligo di notificazione nel caso in cui la persona offesa non abbia nominato difensore né eletto domicilio; la Corte territoriale ha preso atto della questione ma non ha deciso il merito, limitandosi alla riclassificazione procedurale e al rinvio.
Massime di principio
- La richiesta di revoca o sostituzione di una misura cautelare personale respinta dal GIP non si impugna con ricorso per cassazione per 'saltum'; il rimedio corretto è l'appello cautelare (art. 311 c.p.p.) quando applicabile.
- Se un ricorso per cassazione è proposto inapplicabilmente contro un provvedimento del GIP che respinge una richiesta di modifica/revoca della misura, la Corte può riqualificare l'impugnazione come appello cautelare e trasmettere gli atti al tribunale competente ai sensi dell'art. 568, comma 5 c.p.p.
- In procedimenti per delitti con violenza alla persona, occorre attenzione alle regole di notificazione delle richieste di revoca/sostituzione: secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. Unite, Gallo), la notificazione va fatta al difensore della persona offesa o, in mancanza, direttamente alla persona offesa solo se questa abbia dichiarato o eletto domicilio.
- Quando si presenta un'istanza 'de libertate' è preferibile farla tramite difensore e curare le notificazioni previste per evitare inammissibilità per vizi formali (notifiche, novità dell'istanza).
- La decisione di riclassificazione della Corte non impedisce il riesame del merito: il tribunale del riesame competente dovrà valutare le questioni di fondo (notifiche, nova, merito della richiesta di arresti domiciliari).
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