Cassazione Penale, Ordinanza n. 35062/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati tutti i motivi, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza di appello resa all'esito di un precedente annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione limitatamente alla rideterminazione della pena. Il ricorrente ha articolato tre motivi, ritenuti tutti manifestamente infondati: (1) ha dedotto violazione dell'art. 157 c.p. in relazione al reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o altrui ex art. 494 c.p., sostenendo che il reato fosse prescritto; la Corte ha rilevato che, essendo intervenuto un annullamento con rinvio solo per la pena, l'accertamento del reato e della responsabilità era ormai definitivo e preclusivo della declaratoria di prescrizione in sede di rinvio; (2) ha lamentato la violazione del divieto di reformatio in peius, ma la Corte ha osservato che, dopo l'assoluzione dall'imputazione più grave indicata al capo E), il giudice del rinvio aveva rideterminato la pena prendendo come reato più grave quello di cui al capo C), con pena detentiva pari a quella già fissata in precedenza e pena pecuniaria addirittura inferiore; (3) ha dedotto carenza di motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena, ma la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse spiegato adeguatamente le ragioni della decisione nella sentenza di rinvio.
Norme richiamate
La prescrizione non può essere dichiarata in sede di giudizio di rinvio quando l'annullamento con rinvio è stato disposto ai soli fini della rideterminazione della pena, poiché l'accertamento del reato e della responsabilità è già coperto da giudicato progressivo.
La norma è richiamata come reato oggetto dell'accertamento ormai definitivo, rispetto al quale il ricorrente invocava la prescrizione.
divieto di reformatio in peius
Non risulta violato quando, a seguito dell'assoluzione dal reato più grave, la pena viene rideterminata sul diverso reato ritenuto più grave nel nuovo assetto, senza aggravamento rispetto alla precedente quantificazione complessiva.
sospensione condizionale della pena
Il diniego non è censurabile per carenza motivazionale se il giudice di merito ha esplicitato in modo adeguato le ragioni della mancata concessione nel provvedimento di rinvio.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio solo per la rideterminazione della pena, l'accertamento della responsabilità penale e della sussistenza del reato resta definitivo; nel giudizio di rinvio non può quindi essere dichiarata la prescrizione del reato già coperto da giudicato progressivo.
- Il divieto di reformatio in peius non è violato se, nel nuovo assetto conseguente all'assoluzione dal capo più grave, il giudice di rinvio ridetermina la pena sul reato residuo senza superare in peius la precedente quantificazione complessiva, anche ove la pena pecuniaria risulti ridotta.
- La censura di vizio motivazionale sul diniego della sospensione condizionale della pena è infondata quando la sentenza di rinvio contiene una motivazione esplicita e sufficiente sulle ragioni della mancata concessione del beneficio.
- I motivi di ricorso che si pongono in palese contrasto con il dato normativo e con giurisprudenza consolidata sono manifestamente infondati e conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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