Cassazione Penale, Sentenza n. 17837/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Vaccaro impugnava la sentenza che lo aveva condannato per tentato furto pluriaggravato (atto del 10/10/2018 in concorso con Cocuzza Natalino). Ha proposto tre motivi: (1) vizio di motivazione per la mancata valutazione favorevole delle dichiarazioni rese in sede di convalida di arresto; (2) censura sulla sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. (fatto commesso "su" cose esposte alla pubblica fede), sostenendo che la vetrina non poteva essere considerata oggetto dell'aggravante nel furto; (3) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. (partecipazione di minima importanza, per la sua funzione di "palo").
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato soltanto con riferimento all'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., annullando la sentenza impugnata limitatamente a tale circostanza e rinviando ad altra sezione per nuovo giudizio. In particolare la Corte ha chiarito che la locuzione della norma richiede che la qualita' di "cosa esposta per necessità o consuetudine alla pubblica fede" si riferisca specificamente alla res oggetto del furto: nel caso di specie la vetrina, pur essendo una cosa esposta, non era l'oggetto dell'impossessamento (i beni sottratti erano bottiglie di vino e il cassetto della cassa), per cui non ricorre l'aggravante di cui al n. 7; è invece configurabile l'aggravante per l'uso di violenza sulle cose (n. 2) quando la violenza è esercitata su strumenti posti a difesa della cosa. La Cassazione ha altresì disposto che il giudice di rinvio valuti la possibile applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, poiché la Corte d'appello non ha adeguatamente motivato sul punto. Gli altri motivi (dichiarazioni in convalida e attenuante art. 114) sono stati respinti come infondati o riproduttivi.
Norme richiamate
art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.
"fatto commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede"
La Corte interpreta la norma in senso restrittivo: la qualita' di "cosa esposta alla pubblica fede" deve riferirsi specificamente alla res oggetto del furto; non si applica quando la violenza è compiuta su un bene diverso (es. vetrina) rispetto alla cosa sottratta
art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.
"se il colpevole usa violenza sulle cose"
L'aggravante per violenza sulle cose può riferirsi anche alla violenza esercitata sugli strumenti materiali che proteggono la res (es. vetrina) e dunque è configurabile anche se la violenza non è esercitata direttamente sull'oggetto del furto
attenuante per partecipazione di minima importanza
La giurisprudenza (richiamata dalla Corte) esclude il riconoscimento dell'attenuante a chi svolge la funzione di "palo", in quanto tale contributo, seppur minore, facilita e rafforza l'azione criminosa
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (nella versione innovata dal d.lgs. n. 150/2022)
La Corte dispone che il giudice di rinvio valuti se il fatto rientri nei nuovi limiti edittali e nelle condizioni per l'applicazione della causa di non punibilità, richiedendo motivazione adeguata sulla (non) esiguità del danno
Rilevante per l'applicazione dell'art. 131-bis aggiornando i limiti edittali e i criteri per la causa di non punibilità; impone al giudice di verificare l'eventuale operatività della causa
art. 23, comma 8, legge n. 176/2020
Norma procedurale richiamata per il trattamento del ricorso nelle forme indicate dal legislatore (trattazione senza intervento delle parti)
Massime di principio
- L'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. va riconosciuta solo quando la qualita' di "cosa esposta alla pubblica fede" si riferisce direttamente alla res oggetto del furto; se la violenza è stata invece esercitata su un mezzo di protezione (es. vetrina), la circostanza n. 7 non si applica
- L'aggravante per violenza sulle cose (n. 2) può operare anche quando la violenza è compiuta sugli strumenti materiali atti a proteggere la res, e non necessariamente sulla res stessa
- Chi svolge la funzione di 'palo' non ha diritto, di regola, all'attenuante per partecipazione di minima importanza ai sensi dell'art. 114 cod. pen., specialmente se il suo contributo agevola l'impunità o ha comportato un'attività organizzativa (trasporto del complice, attesa e recupero)
- Le dichiarazioni rese in sede di convalida dell'arresto vengono valutate nel più ampio contesto probatorio: la loro semplice esistenza non impone l'assoluzione se contrastano con elementi istruttori ritenuti più affidabili
- Dopo il d.lgs. n. 150/2022 il giudice deve esaminare espressamente la possibilità di applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, motivando adeguatamente sulla non esiguità del danno e sui nuovi limiti edittali
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