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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2284/2022 del 20/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Spaggiari ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro del 15/10/2020 che, nell'istanza di misure alternative, ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e ha concesso soltanto la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter L. 25/07/1975 n. 354. Il Tribunale aveva motivato il rigetto con l'assenza di consapevolezza e di revisione critica dei reati da parte del condannato, la mancata disponibilità al ristoro dei danni (anche in relazione al giudizio con patteggiamento per reati di bancarotta) e la gravità del quadro criminale pregresso; pur riconoscendo le precarie condizioni di salute, aveva ritenuto tali elementi incompatibili con l'affidamento in prova. Il ricorrente ha censurato la motivazione come contraddittoria e illegittima, lamentando che il mancato risarcimento non possa essere valutato in via esclusiva e che la relazione UEPE non fosse stata correttamente letta in termini di consapevolezza e fragilità personale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo il motivo manifestamente infondato. Ha confermato che il Tribunale di sorveglianza ha correttamente dato rilievo alla mancanza di ravvedimento e alla mancata adesione a un percorso di revisione critica, potendo considerare anche l'ingiustificata indisponibilità al ristoro dei danni benché questo non sia condizione esclusiva per l'affidamento in prova. La Corte ha inoltre ritenuto improponibile in sede di legittimità una rivalutazione dei profili di merito già esaminati dal giudice di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, equitativamente fissato, di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi della giurisprudenza costituzionale richiamata.

Norme richiamate

  • art. 47-ter, legge 25 luglio 1975, n. 354

    Norma richiamata per giustificare la concessione della detenzione domiciliare; il Tribunale ha ammesso il condannato alla detenzione domiciliare ai sensi di questa disposizione.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione all'obbligo, in caso di ricorso inammissibile e in mancanza di colpa grave, di disporre il versamento alla Cassa delle ammende di una somma equitativa.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 1, sentenze citate: n. 5981 del 21/09/2016; n. 3713 del 22/05/2000; n. 5273 del 11/11/1994; n. 39266 del 15/06/2017; n. 39474 del 25/09/2007; n. 30785 del 09/07/2001 e altre citate)

    Sez. 1, n. 5981 del 21/09/2016; Sez. 1, n. 39266 del 15/06/2017; ecc.

    Principi affermati: 1) l'assenza di iniziative risarcitorie non può essere l'unico elemento per negare l'affidamento in prova, ma può legittimamente essere preso in considerazione dal giudice di merito; 2) il giudizio prognostico sulle misure alternative è riservato al giudice di merito e la Corte di cassazione può sindacare solo la sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, senza procedere a una rivalutazione dei fatti.

Massime di principio

  • La mancata disponibilità a risarcire le vittime può essere valutata dal giudice di merito come elemento negativo ai fini dell'ammissione all'affidamento in prova, ma non costituisce di per sé un ostacolo insormontabile.
  • La presenza di patteggiamento che esclude il risarcimento civile può essere considerata dal giudice come elemento nel bilancio della personalità e della responsabilità del condannato, purché la motivazione sia chiara e congrua.
  • Il giudizio sulle condizioni per le misure alternative (ravvedimento, revisione critica, percorso risocializzante, pericolosità) appartiene essenzialmente al giudice di merito; in sede di Cassazione è possibile censurare soltanto vizi evidenti di motivazione (incompletezza, carenza logica macroscopica), non la diversa valutazione dei fatti.
  • Per contrastare un diniego di affidamento in prova conviene documentare concretamente la capacità e la volontà di intraprendere percorsi risocializzanti, fornire prove delle difficoltà economiche a risarcire e segnalare eventuali incoerenze logiche nella motivazione del giudice di merito.
  • Condizioni personali rilevanti (età, salute, comportamenti attuali) devono essere adeguatamente valorizzate dal giudice, ma possono essere superate se manca una revision critica della condotta delittuosa.

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