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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16283/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata della Corte di appello aveva confermato la condanna per evasione ex art. 385 c.p. Il ricorrente ha dedotto tre censure: con il primo motivo ha contestato la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, lamentando l'insussistenza del dolo; con il secondo ha censurato la mancata disapplicazione della recidiva, prospettando che essa non dovesse essere considerata; con il terzo ha chiesto l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo e il terzo motivo erano generici e non si confrontavano con la motivazione di merito, mentre il secondo era inammissibile perché non risulta previamente dedotto in appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato per evasione, disponendo altresì la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Quanto alla recidiva, la Corte ha escluso di poter esaminare la censura perché non proposta specificamente come motivo di appello; quanto alla particolare tenuità del fatto, ha ritenuto che la doglianza non si confrontasse con la motivazione del giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice del reato di evasione; la sentenza impugnata aveva affermato la responsabilità dell'imputato per tale fattispecie.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La censura non dedotta come motivo di appello è inammissibile in cassazione; il motivo sulla recidiva è stato dichiarato non esaminabile perché nuovo.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la motivazione di merito lo escluda con argomentazioni corrette e la censura di legittimità non si confronti con esse.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure generiche che non si confrontino con la motivazione della sentenza impugnata; il motivo deve misurarsi specificamente con gli argomenti logico-giuridici del giudice di merito.
  • La deduzione in cassazione di questioni non previamente devolute con l'appello è preclusa, quando la relativa doglianza non sia stata inserita tra i motivi di gravame nei termini richiesti dall'art. 606, comma 3, c.p.p.
  • La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito che ne abbia escluso i presupposti; in mancanza di specificità, il motivo è inammissibile.
  • La contestazione dell'elemento soggettivo del reato deve essere sviluppata mediante censure puntuali e non meramente assertive, altrimenti il ricorso è dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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