Cassazione Penale, Sentenza n. 13105/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 11/05/2022 del Tribunale di Velletri che, su istanza del P.M., aveva revocato la sospensione dell'ordine di demolizione disposto con sentenza irrevocabile del GUP del 14/12/2000. La ricorrente ha dedotto: (i) contraddittorietà tra pareri della Procura del 01/06/2017 (favorevole alla revoca/sospensione) e del 25/10/2021 (richiesta di revoca della sospensione per eccessiva durata del giudizio amministrativo); (ii) contraddittorietà tra l'ordinanza di sospensione del 22/03/2018 (prognosi favorevole all'esito del ricorso amministrativo) e l'ordinanza impugnata (prognosi sfavorevole); (iii) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nonostante la prossima trattazione del ricorso amministrativo pendente; (iv) mancata valutazione e motivazione sul profilo della statica dell'edificio e violazione dell'art.125, comma 3, c.p.p.; infine lamentata la mancata produzione degli atti/relazioni richiamati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: i) il primo motivo è infondato perché la presunta contraddittorietà riguarda atti di parte e fasi esecutive distinte e non l'ordinanza impugnata; ii) il secondo motivo è infondato perché la contraddittorietà rilevante in Cassazione deve essere interna alla decisione impugnata; inoltre il giudice dell'esecuzione può legittimamente adottare una nuova decisione alla luce di "novità" sopravvenute (elementi nuovi o diversa valutazione consentita), e l'ordine di demolizione è traducibile e rideterminabile in sede esecutiva; iii) il terzo motivo è inammissibile poiché la revoca della sospensione è coerente con la lunga e sterile pendenza del ricorso amministrativo e con il rigetto intervenuto nel 2021; la mera pendenza del ricorso amministrativo non giustifica la sospensione dell'ordine di demolizione salvo concreta e prossima prospettiva di un provvedimento amministrativo/giurisdizionale in contrasto con l'ordine di demolizione; iv) il quarto motivo è inammissibile per omessa allegazione e produzione della decisione del 2018 e della relazione tecnica richiamata, non essendo sufficiente la sola citazione. Consegue condanna della ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p. e liquidazione, in via equitativa, di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
La censura per contraddittorietà della motivazione rilevante in Cassazione deve riguardare la decisione impugnata in modo interno; non è sufficiente evidenziare difformità tra decisioni o atti di fasi diverse quando la motivazione delle singole decisioni è autonoma.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla presunta mancanza di valutazione sulla statica dell'edificio; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per mancata produzione degli atti che avrebbero dovuto documentare la questione.
Norma richiamata per la ripartizione delle spese per il ricorso dichiarato inammissibile: la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento di Cassazione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in riferimento alla quantificazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende; la Corte ha valutato che il ricorso non era stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e ha comunque disposto il versamento equitativo.
Massime di principio
- La censura di contraddittorietà va riferita alla decisione impugnata: non è sufficiente confrontare decisioni o pareri diversi emessi in tempi o fasi diverse per dimostrare un vizio di motivazione in Cassazione.
- Il giudice dell'esecuzione può rivedere precedenti provvedimenti in presenza di elementi nuovi o sopravvenuti; l'ordine di demolizione, ancorché derivante da sentenza passata in giudicato, è suscettibile di rideterminazione in sede esecutiva in base a nuovi dati.
- La semplice pendenza di un ricorso amministrativo non è di per sé motivo sufficiente per sospendere o revocare un ordine di demolizione proveniente da sentenza irrevocabile: occorre una ragionevole previsione, supportata da elementi concreti, che in breve tempo si adotterà un provvedimento incompatibile con l'ordine di demolizione.
- Chi deduce in cassazione il travisamento o la mancata valutazione di prove ha l'onere di produrre integralmente gli atti o la documentazione invocata: la mera citazione è insufficiente e determina spesso l'inammissibilità della censura.
- La libertà di apprezzamento dei giudici fa sì che decisioni diverse su fatti simili non costituiscano automaticamente motivo di vizio, purché ciascuna decisione motivi le proprie conclusioni in modo coerente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13029/2023 del 29/03/2023
- Sentenza penale · 29 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13033/2023 del 29/03/2023
- Sentenza penale · 29 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13034/2023 del 29/03/2023
- Sentenza penale · 29 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13035/2023 del 29/03/2023
- Sentenza penale · 29 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13036/2023 del 29/03/2023
- Sentenza penale · 29 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13037/2023 del 29/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →