Cassazione Penale, Sentenza n. 17561/2026 del 14/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la decisione del Tribunale di Taranto che aveva dichiarato improcedibile il procedimento nei confronti degli imputati per mancanza di querela, non avendo valutato se i tubi metallici sottratti (parte dell'impianto di pressurizzazione e irrigazione dell'Ente di Bonifica Arneo) fossero destinati a un servizio pubblico o a pubblica utilità. L'Avvocatura Generale ha dedotto che, se tali beni sono destinati a servizio pubblico e appartengono a un ente pubblico (istituito con Regio Decreto 14/4/1927), ricorre l'aggravante di cui all'art. 625, 1° comma, n. 7) cod. pen., che rende il reato perseguibile d'ufficio; inoltre ha censurato la mancata valutazione concreta dell'aggravante da parte del Tribunale e ha sostenuto la legittimità della contestazione fattuale dell'aggravante.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto. Ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente valutato la sussistenza, in concreto, dell'aggravante relativa alla destinazione dei tubi a pubblico servizio e/o all'appartenenza a ente pubblico, profili rilevanti ai fini della procedibilità (d'ufficio se l'aggravante sussiste). La Corte ha quindi disposto che il giudice di rinvio rivaluti la procedibilità del reato alla luce dell'accertamento dell'aggravante. Decisione emessa il 14/04/2026.
Norme richiamate
art. 625, 1° comma, n. 7) cod. pen.
L'aggravante relativa al fatto che il bene sia destinato a un pubblico servizio o a pubblica utilità trasforma il furto (anche tentato) in reato perseguibile d'ufficio; la Corte richiede una valutazione concreta della sua sussistenza.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la formulazione del motivo di ricorso in Cassazione; utilizzata per illustrare la censura di erronea applicazione della legge penale o di norme processuali.
Regio Decreto 14/4/1927
Regio Decreto 14 aprile 1927 (atto di istituzione dell'Ente di Bonifica Arneo menzionato negli atti)
Richiamato per documentare l'appartenenza dell'Ente di Bonifica Arneo alla pubblica amministrazione e supportare la deduzione che le tubazioni appartengono a un ente pubblico.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019
Richiamata a conferma del principio secondo cui la contestazione in fatto dell'aggravante è legittima e non invalida il diritto di difesa se la descrizione consente all'imputato di conoscere l'accusa e difendersi.
Massime di principio
- Se il bene sottratto è parte di un impianto destinato a un servizio pubblico o appartiene a un ente pubblico, l'aggravante di cui all'art. 625, 1° comma, n. 7) cod. pen. può essere configurata e rende il reato procedibile d'ufficio.
- Il giudice deve valutare concretamente la sussistenza dell'aggravante; la semplice omissione di tale valutazione costituisce motivo di annullamento e rinvio.
- La contestazione in fatto dell'aggravante è ammissibile: non è necessaria una formulazione tecnica dell'aggravante se la descrizione dei fatti consente all'imputato di difendersi adeguatamente.
- L'assenza di querela o querela mancante è irrilevante quando il reato risulti perseguibile d'ufficio per effetto di un'aggravante accertata.
- In caso di disputa sulla appartenenza o destinazione di beni (privati vs pubblici / servizio pubblico), il giudice deve esaminare documenti pubblici e atti istitutivi (es. decreti, atti amministrativi) per determinare la natura pubblica del bene.
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