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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14393/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. per presunto errore di fatto: la difesa deduceva che la Corte avrebbe letto in modo fuorviante il verbale di arresto del 20/04/2021, indicante all'inizio l'orario delle 17:45 come momento dell'arresto, mentre dalla lettura integrale emergerebbe che il provvedimento fu compiuto alle 23:10. Tale errore percettivo, secondo la difesa, avrebbe inciso sulla valutazione della legittimità dell'accompagnamento in Questura e quindi sulla decisione che aveva confermato la condanna per il reato di resistenza (pur escludendo la recidiva e riducendo la pena).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha richiamato i presupposti dell'art. 625-bis c.p.p.: l'errore di fatto è ammissibile solo se si tratta di una svista percettiva immediatamente e oggettivamente rilevabile e idonea a determinare decisione diversa. Nel caso concreto la questione sollevata non è una mera svista percettiva ma investe una valutazione giuridica: la Corte aveva infatti già affermato che l'accompagnamento in caserma sarebbe stato legittimo anche se l'arresto fosse avvenuto successivamente, in quanto finalizzato all'esecuzione dell'arresto. Si tratta quindi di applicazione di un canone giuridico alla fattispecie e non di un accertamento esclusivamente fattuale correggibile con il rimedio per errore di fatto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Regola il ricorso straordinario per errore di fatto: ammissibile solo per errori di natura meramente percettiva, immediatamente verificabili e non per valutazioni di merito o interpretazioni giuridiche

  • artt. 610 comma 5 e 611 comma 1-bis cod. proc. pen.

    art. 610 c.p.p., comma 5; art. 611 c.p.p., comma 1-bis

    Disposizioni processuali richiamate per motivare la trattazione in camera di consiglio senza presenza delle parti in assenza di richiesta di trattazione orale nei termini previsti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Autorizza la condanna alle spese processuali e, nei casi con profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla cassa delle ammende (sanzione pecuniaria equitativamente fissata)

Massime di principio

  • L'errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. è limitato a inesattezze meramente percettive (svista o equivoco) immediatamente verificabili dal ricorso; non comprende valutazioni di merito o interpretazioni giuridiche.
  • Se la correzione dell'elemento fattuale dedotto non muta il necessario apprezzamento giuridico (cioè la decisione sarebbe la stessa applicando la norma), il ricorso per errore di fatto è inammissibile.
  • Non sono rimediabili con il ricorso straordinario gli errori di interpretazione normativa o le valutazioni probatorie: questi rientrano nell'errore di giudizio e devono essere impugnati con i canali ordinari (es. impugnazioni/ricorsi previsti), non con l'art. 625-bis.
  • Nel formulare un ricorso per errore di fatto occorre mostrare in modo chiaro e immediatamente verificabile la svista concreta e dimostrare che, ove corretta, avrebbe determinato una decisione diversa.
  • Presentare motivi manifestamente infondati può comportare condanne alle spese e sanzioni (es. ammenda alla cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
  • Quando si contesta un atto processuale (es. verbale o orario di arresto), è utile distinguere con precisione tra elementi fattuali incontestabili e le conseguenze giuridiche che di essi si traggono; il primo può essere materiale di prova, la seconda è questione di diritto che non rientra nel rimedio per errore di fatto.

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