Cassazione Penale, Sentenza n. 30547/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato inefficace la revoca del 2/8/2022 dell'ordine di esecuzione per la carcerazione con sospensione (emesso il 21/1/2021) e aveva disposto la rinnovazione della notificazione previa traduzione in lingua ucraina, ritenendo che il condannato non avesse avuto effettiva conoscenza dell'atto. Il Procuratore ha dedotto: (i) nullità per violazione dell'art. 666 comma 3 (termine minimo di 10 giorni per l'avviso di fissazione dell'udienza) e mancata partecipazione effettiva del PM; (ii) errata interpretazione e applicazione dell'art. 656 comma 8-bis, sostenendo che tale norma non impone la rinnovazione della notificazione nel caso di condannato dichiarato irreperibile e che il presupposto per attivare il meccanismo non ricorreva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: la nullità evocata è stata sanata dalla partecipazione del pubblico ministero all'udienza camerale e dalla mancata tempestiva eccezione, con applicazione dell'art. 182 comma 2 c.p.p. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte ha stabilito che l'art. 656 comma 8-bis, che consente al PM di disporre la rinnovazione della notificazione se appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza, non si applica al caso del condannato irreperibile (analogamente a latitante o evaso). Ne consegue che l'ordinanza impugnata è stata annullata e il giudizio rinviato per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza (con indicazione di uniformarsi ai principi di diritto esposti e colmare le lacune motivazionali).
Norme richiamate
art. 656 cod. proc. pen. (commi 1, 5 e 8-bis)
art. 656, comma 1, 5 e 8-bis, cod. proc. pen.
Il comma 8-bis consente al pubblico ministero, se è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione, di assumere informazioni e disporre la rinnovazione della notificazione. Tuttavia la Corte interpreta che tale disposizione non si applichi al caso del condannato dichiarato irreperibile (come per latitante o evaso), perché per l'irreperibile la notificazione avviene con modalità surrogatorie ex art. 159 e la rinnovazione non avrebbe effetto utile.
art. 666 cod. proc. pen. (comma 3)
art. 666, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce il termine minimo di dieci giorni tra l'avviso di fissazione dell'udienza e lo svolgimento, a tutela della partecipazione effettiva del PM. La Corte però rileva che la violazione può essere sanata se il PM partecipa all'udienza e non eccepisce, ai sensi dell'art. 182 c.p.p.
art. 182 cod. proc. pen. (comma 2)
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la sanatoria delle nullità a regime intermedio quando la parte interessata non eccepisce prima della decisione; la Corte la applica al caso per escludere la nullità dedotta relativa ai termini dell'avviso dell'udienza.
art. 159, cod. proc. pen.
Disciplina le modalità surrogatorie di notificazione in caso di irreperibilità; la Corte usa tale norma per spiegare l'inutilità della rinnovazione della notificazione rispetto all'irreperibile, poiché le ricerche effettuate costituiscono il presupposto per la declaratoria di irreperibilità.
normativa e giurisprudenza sulla materia dell'assenza (artt. 420 e ss.)
richiami a artt. 420 e ss. cod. proc. pen. e alla legge 23/6/2017 n.103
La Corte chiarisce che le disposizioni sul regime dell'assenza (effettiva conoscenza dell'accusa nel giudizio di cognizione) non sono applicabili al procedimento esecutivo: il procedimento esecutivo riguarda vicende successive alla formazione del giudicato e non può essere governato dalle stesse tutele previste per l'imputato in fase di cognizione.
Massime di principio
- Se il destinatario dell'atto è stato dichiarato irreperibile, l'art. 656 comma 8-bis (rinotificazione da parte del PM per mancata effettiva conoscenza) non trova applicazione: la rinnovazione non è strumento utile per l'irreperibile
- La nullità per mancato rispetto del termine minimo di 10 giorni previsto dall'art. 666 comma 3 può essere sanata se la parte interessata (qui il pubblico ministero) ha partecipato all'udienza e non ha tempestivamente eccepito (art. 182 c.p.p.)
- Nel procedimento di esecuzione non si applicano automaticamente le regole sull'assenza previste per il giudizio di cognizione; quindi non si può estendere meccanismi processuali di quella fase (es. art. 420-quater) al rito esecutivo
- Chi impugna decisioni sull'irregolarità delle notificazioni in esecuzione può limitarsi a contestare la correttezza delle ricerche effettuate o l'erroneità della declaratoria di irreperibilità; se la declaratoria è fondata, non è ammessa la rinnovazione ai fini dell'effettiva conoscenza
- Il giudice dell'esecuzione, nel riesaminare istanze sull'effettiva conoscenza, deve motivare chiaramente l'accertamento delle condizioni che giustificano l'eventuale rinnovazione e valutare la completezza delle ricerche prima della declaratoria di irreperibilità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30487/2023 del 13/07/2023
- Sentenza penale · 13 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30488/2023 del 13/07/2023
- Sentenza penale · 13 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30489/2023 del 13/07/2023
- Sentenza penale · 13 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30490/2023 del 13/07/2023
- Sentenza penale · 13 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30491/2023 del 13/07/2023
- Sentenza penale · 13 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30492/2023 del 13/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →