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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30547/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato inefficace la revoca del 2/8/2022 dell'ordine di esecuzione per la carcerazione con sospensione (emesso il 21/1/2021) e aveva disposto la rinnovazione della notificazione previa traduzione in lingua ucraina, ritenendo che il condannato non avesse avuto effettiva conoscenza dell'atto. Il Procuratore ha dedotto: (i) nullità per violazione dell'art. 666 comma 3 (termine minimo di 10 giorni per l'avviso di fissazione dell'udienza) e mancata partecipazione effettiva del PM; (ii) errata interpretazione e applicazione dell'art. 656 comma 8-bis, sostenendo che tale norma non impone la rinnovazione della notificazione nel caso di condannato dichiarato irreperibile e che il presupposto per attivare il meccanismo non ricorreva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: la nullità evocata è stata sanata dalla partecipazione del pubblico ministero all'udienza camerale e dalla mancata tempestiva eccezione, con applicazione dell'art. 182 comma 2 c.p.p. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte ha stabilito che l'art. 656 comma 8-bis, che consente al PM di disporre la rinnovazione della notificazione se appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza, non si applica al caso del condannato irreperibile (analogamente a latitante o evaso). Ne consegue che l'ordinanza impugnata è stata annullata e il giudizio rinviato per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza (con indicazione di uniformarsi ai principi di diritto esposti e colmare le lacune motivazionali).

Norme richiamate

  • art. 656 cod. proc. pen. (commi 1, 5 e 8-bis)

    art. 656, comma 1, 5 e 8-bis, cod. proc. pen.

    Il comma 8-bis consente al pubblico ministero, se è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione, di assumere informazioni e disporre la rinnovazione della notificazione. Tuttavia la Corte interpreta che tale disposizione non si applichi al caso del condannato dichiarato irreperibile (come per latitante o evaso), perché per l'irreperibile la notificazione avviene con modalità surrogatorie ex art. 159 e la rinnovazione non avrebbe effetto utile.

  • art. 666 cod. proc. pen. (comma 3)

    art. 666, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine minimo di dieci giorni tra l'avviso di fissazione dell'udienza e lo svolgimento, a tutela della partecipazione effettiva del PM. La Corte però rileva che la violazione può essere sanata se il PM partecipa all'udienza e non eccepisce, ai sensi dell'art. 182 c.p.p.

  • art. 182 cod. proc. pen. (comma 2)

    art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede la sanatoria delle nullità a regime intermedio quando la parte interessata non eccepisce prima della decisione; la Corte la applica al caso per escludere la nullità dedotta relativa ai termini dell'avviso dell'udienza.

  • art. 159 cod. proc. pen.

    art. 159, cod. proc. pen.

    Disciplina le modalità surrogatorie di notificazione in caso di irreperibilità; la Corte usa tale norma per spiegare l'inutilità della rinnovazione della notificazione rispetto all'irreperibile, poiché le ricerche effettuate costituiscono il presupposto per la declaratoria di irreperibilità.

  • normativa e giurisprudenza sulla materia dell'assenza (artt. 420 e ss.)

    richiami a artt. 420 e ss. cod. proc. pen. e alla legge 23/6/2017 n.103

    La Corte chiarisce che le disposizioni sul regime dell'assenza (effettiva conoscenza dell'accusa nel giudizio di cognizione) non sono applicabili al procedimento esecutivo: il procedimento esecutivo riguarda vicende successive alla formazione del giudicato e non può essere governato dalle stesse tutele previste per l'imputato in fase di cognizione.

Massime di principio

  • Se il destinatario dell'atto è stato dichiarato irreperibile, l'art. 656 comma 8-bis (rinotificazione da parte del PM per mancata effettiva conoscenza) non trova applicazione: la rinnovazione non è strumento utile per l'irreperibile
  • La nullità per mancato rispetto del termine minimo di 10 giorni previsto dall'art. 666 comma 3 può essere sanata se la parte interessata (qui il pubblico ministero) ha partecipato all'udienza e non ha tempestivamente eccepito (art. 182 c.p.p.)
  • Nel procedimento di esecuzione non si applicano automaticamente le regole sull'assenza previste per il giudizio di cognizione; quindi non si può estendere meccanismi processuali di quella fase (es. art. 420-quater) al rito esecutivo
  • Chi impugna decisioni sull'irregolarità delle notificazioni in esecuzione può limitarsi a contestare la correttezza delle ricerche effettuate o l'erroneità della declaratoria di irreperibilità; se la declaratoria è fondata, non è ammessa la rinnovazione ai fini dell'effettiva conoscenza
  • Il giudice dell'esecuzione, nel riesaminare istanze sull'effettiva conoscenza, deve motivare chiaramente l'accertamento delle condizioni che giustificano l'eventuale rinnovazione e valutare la completezza delle ricerche prima della declaratoria di irreperibilità

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