Cassazione Civile, Ordinanza n. 15900/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola conforme alle prescrizioni dell’art. 390 c.p.c., e della adesione della controricorrente. In assenza di contestazioni sulle spese, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione senza pronunciare sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Napoli che aveva rigettato il suo gravame. Nel corso del giudizio di legittimità, dopo la fissazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e il deposito di memorie da parte delle parti, la ricorrente ha comunicato che tra le parti era stato raggiunto un accordo transattivo a definizione della lite e ha quindi rinunciato al ricorso. La controricorrente ha aderito alla rinuncia e ha dichiarato di rinunciare alle spese del giudizio.
Norme richiamate
È stata utilizzata la procedura camerale per la definizione del ricorso, con facoltà per la parte ricorrente di chiedere la decisione in camera di consiglio.
La rinuncia al ricorso è stata ritenuta rituale perché conforme alle prescrizioni previste dalla norma.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se effettuata in modo conforme ai requisiti dell’art. 390 c.p.c., comporta l’estinzione del giudizio di legittimità.
- L’adesione della parte resistente alla rinuncia e la rinuncia alle spese escludono la necessità di una pronuncia sulle spese processuali.
- Quando le parti definiscono transattivamente la lite in corso di cassazione e il ricorso viene ritualmente rinunciato, la Corte prende atto dell’estinzione del giudizio senza esaminare il merito dell’impugnazione.
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