Cassazione Penale, Ordinanza n. 17366/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto contro la sentenza di appello che aveva ritenuto l'imputato responsabile di una sottrazione di suppellettili. La difesa ha articolato tre motivi: il primo introduceva una nuova linea difensiva, non dedotta nei gradi di merito, incompatibile con l'accertamento di responsabilità fondato sulla conoscenza delle suppellettili sottratte da parte dell'imputato, desunta dal fatto che egli era firmatario originario del contratto di affitto; il secondo e il terzo censuravano la mancata applicazione dell'art. 162-ter c.p. e dell'art. 131-bis c.p., ma senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già trattato diffusamente tali questioni con argomentazioni ritenute congrue e non illogiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano complessivamente manifestamente infondati, ripetitivi e privi di specificità. In particolare, il primo motivo introduceva una prospettazione difensiva nuova e incompatibile con il fatto accertato, mentre gli ulteriori motivi non si confrontavano con la motivazione della sentenza di merito in tema di non applicazione dell'art. 162-ter c.p. e dell'art. 131-bis c.p. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte rileva che la questione della non applicazione della causa estintiva/riparatoria è già stata esaminata in appello con motivazione congrua e non illogica; il ricorso non si confronta con tale ratio.
La Corte osserva che anche il diniego della particolare tenuità del fatto era stato diffusamente trattato nella sentenza impugnata; il motivo di ricorso è quindi generico e non specifico.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure non specifiche o manifestamente infondate, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non può essere efficacemente dedotta per la prima volta in cassazione una linea difensiva radicalmente nuova rispetto a quelle prospettate nei gradi di merito, specie se incompatibile con l'accertamento di responsabilità già compiuto.
- La doglianza sulla mancata applicazione dell'art. 162-ter c.p. o dell'art. 131-bis c.p. deve misurarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito; in difetto, il motivo è inammissibile per genericità.
- La mera riproposizione di questioni già esaminate e motivate in appello, senza indicare specifici vizi logici o giuridici della decisione, non è sufficiente a fondare un valido ricorso per cassazione.
Come è indicizzato
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