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Sentenza

Sentenza n. 125/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, SOT di Salerno del luglio 2024, e notificato al ricorrente in data 2 luglio 2024, con il quale si è inteso respingere l’istanza presentata dal sig. Martino Federico, in qualità di titolare della rivendita ordinaria n. 10 di Montecorice (SA), diretta ad ottenere il trasferimento fuori zona della privativa dalla sede attuale di via Scipione Landulfo, n. 11 della frazione “Cosentini”, alla sede proposta di via San Nicola a Mare, n. 27 della omonima frazione, per uno spostamento complessivo di 5.600 metri.

Giustizia amministrativa202401694

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di trasferimento fuori zona di una rivendita ordinaria di tabacchi, per uno spostamento complessivo di 5.600 metri

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha respinto la richiesta di trasferire una rivendita ordinaria di tabacchi da una frazione all’altra dello stesso Comune, deducendo la bassa redditività della sede originaria e la maggiore redditività della sede proposta, collocata su una strada caratterizzata da intenso traffico pendolare e vicina a un porto turistico e a strutture ricettive. Con il primo motivo ha contestato entrambe le ragioni del diniego. Da un lato, ha sostenuto che il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti riguarderebbe soltanto l’istituzione di nuove rivendite e non il trasferimento di una rivendita già esistente, che non comporterebbe un aumento numerico degli esercizi. Dall’altro, ha contestato l’applicazione del limite massimo di trasferimento di 3.000 metri, deducendo che tale limite sarebbe derogabile in presenza di circostanze eccezionali, individuate nella presenza di circa 42.000 persone gravitanti sulle frazioni marine, e lamentando la mancata valutazione del miglioramento della rete di vendita, nonché carenza di istruttoria e di motivazione. Con il secondo motivo, indicato in ricorso come terzo, ha contestato il riferimento al depauperamento della zona di provenienza, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto considerare prevalentemente il miglioramento della distribuzione nella zona di destinazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha chiarito che la disciplina delle rivendite di generi di monopolio, fondata sull’art. 24, comma 42, del d.l. 98/2011 e attuata dal d.m. 38/2013, come modificato nel 2021, persegue l’ottimizzazione e la razionalizzazione della rete di vendita mediante criteri oggettivi di distanza e di rapporto tra rivendite e popolazione. Per i trasferimenti fuori zona, individuati dalla distanza superiore a 600 metri dalla sede originaria, il regolamento richiede il rispetto dei parametri di distanza e, ove applicabile, del rapporto numerico tra rivendite e abitanti. Poiché il trasferimento richiesto era di 5.600 metri, l’amministrazione ha legittimamente applicato il parametro demografico. Nel Comune risultavano presenti 8 rivendite a fronte di 2.652 abitanti, con un rapporto di una rivendita ogni 332 abitanti, già largamente superiore alla soglia normativa di una ogni 1.500 abitanti. Tale parametro non impedisce soltanto l’istituzione di nuove rivendite, ma anche l’alterazione della rete distributiva mediante trasferimenti fuori zona. Quanto al limite di 3.000 metri, il Collegio ha riconosciuto che esso può essere superato in presenza di circostanze eccezionali, ma ha ritenuto legittimo il mancato riconoscimento di tali circostanze, essendo prevalente l’interesse al mantenimento dell’attuale configurazione della rete, già caratterizzata da una sovrabbondanza di rivendite rispetto al parametro legale. È stata inoltre ritenuta corretta la valutazione congiunta della sede originaria e di quella di destinazione: la disciplina mira a evitare che le rivendite abbandonino le zone meno redditizie per concentrarsi in quelle più remunerative, privando le prime del servizio. La domanda cautelare era stata già respinta con precedente ordinanza. Il ricorso è stato definitivamente rigettato e le spese sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 42, d.l. 98/2011

    ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita; istituzione di rivendite ordinarie in presenza di requisiti di distanza e popolazione; trasferimento delle rivendite nel rispetto dei medesimi requisiti, ove applicabili

    La norma costituisce la base legislativa dei criteri oggettivi di distanza e di rapporto tra rivendite e abitanti applicabili, ove possibile, anche ai trasferimenti di rivendite ordinarie già esistenti.

  • Direttiva 2006/123/CE

    non è consentito subordinare il rilascio dell’autorizzazione all’esistenza di un bisogno economico, a una domanda di mercato o alla valutazione degli effetti economici dell’attività

    La disciplina nazionale ha sostituito il precedente criterio della produttività minima con criteri oggettivi diretti a razionalizzare la rete distributiva.

  • d.m. 21 febbraio 2013, n. 38

    Per il trasferimento fuori zona sono richiesti il rispetto dei criteri della distanza e del rapporto tra rivendite e numero di abitanti; il limite di 3.000 metri è superabile soltanto in presenza di circostanze eccezionali.

  • d.m. 12 febbraio 2021

    Modifica il regolamento attuativo della disciplina della distribuzione e vendita dei generi di monopolio.

Massime di principio

  • Nel trasferimento fuori zona di una rivendita ordinaria di generi di monopolio, il rapporto tra numero delle rivendite e popolazione costituisce un parametro applicabile anche a esercizi già esistenti, quando il trasferimento sia idoneo ad alterare la razionale configurazione territoriale della rete distributiva.
  • La distinzione tra trasferimento in zona e trasferimento fuori zona può essere fondata sulla distanza superiore a 600 metri dalla sede originaria; per il trasferimento fuori zona trovano applicazione i parametri regolamentari di distanza e di rapporto tra rivendite e abitanti.
  • Il superamento della distanza massima prevista per il trasferimento di una rivendita è ammissibile soltanto in presenza di circostanze eccezionali, la cui valutazione deve essere compiuta alla luce dell’interesse pubblico alla razionale distribuzione del servizio e non della sola maggiore redditività della sede di destinazione.
  • Nel valutare un trasferimento fuori zona, l’amministrazione può considerare congiuntamente la sede originaria e quella di destinazione, poiché la disciplina mira anche a impedire la concentrazione delle rivendite nelle aree più redditizie e il conseguente depauperamento delle zone meno remunerative.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiCommercio e attività produttive
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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